C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BASILICASTELLO Avverso sanzione della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo del CRER Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 16.11.2022 Gara: Terre Alte Berceto/Basilicastello del 06.11.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BASILICASTELLO Avverso sanzione della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo del CRER Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 16.11.2022 Gara: Terre Alte Berceto/Basilicastello del 06.11.2022
La Società UPD Basilicastello ha proposto rituale reclamo contro la succitata decisione del Giudice sportivo adducendo due distinti ordini di argomentazioni. Con il primo motivo d’impugnazione la reclamante eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto al Giudice sportivo regionale dalla società Terre Alte di Berceto per genericità dello stesso non avendo, detta società, evidenziato la ragione, concreta e specifica, sulla quale fondava l’eccepita presunta irregolarità della gara. Con il secondo motivo d’appello la società reclamante deduce la sussistenza di un errore materiale nel referto arbitrale consistito nell’attribuzione, alla stessa Basilicastello, della sostituzione di un calciatore che in realtà sarebbe stata effettuata dalla compagine avversaria. Secondo la reclamante l’arbitro avrebbe infatti inserito un cambio effettuato dal Berceto nell’elenco delle sostituzioni operate nel corso della gara dalla Basilicastello. A prova di quanto affermato la reclamante produce immagini video e materiale fotografico relativo a varie fasi della gara che ritraggono il calciatore del Berceto con la maglia numero 17 che stando al referto dell’arbitro non sarebbe invece mai entrato in campo, nonché il calciatore della Basilicastello con il numero 6 di maglia, ancora sul terreno di gioco negli ultimi istanti dell’incontro sebbene l’arbitro ne avesse annotata la presunta sostituzione al minuto 18 del secondo tempo. La reclamante produce anche le dichiarazioni dei due propri calciatori che stando a referto arbitrale sarebbero stati i protagonisti del cambio che si sostiene non essere mai stato operato, i quali negano, l’uno, di essere uscito dal campo e l’altro, di esserci mai entrato nei 90 minuti più recupero della durata della gara. Dopo aver indicato in maniera analitica le sole cinque sostituzioni operate, la società Basilicastello conclude chiedendo, in via pregiudiziale, che il ricorso del Berceto sia dichiarato inammissibile per genericità, e nel merito, che, accertato l’errore materiale del direttore di gara, la delibera del Giudice sportivo regionale sia annullata e venga ripristinato il risultato conseguito sul campo. La società reclamante, avendo manifestato la volontà di presenziare al dibattimento, è presente all’odierna riunione rappresentata da un proprio Dirigente delegato dal Presidente. La società Terre Alte Berceto, quale società cointeressata al reclamo, non è invece presente e non ha depositato memorie difensive. In sede dibattimentale il rappresentante della Basilicastello si riporta alle argomentazioni dedotte con il proposto reclamo e insiste sul fatto che le sostituzioni effettuate dalla propria compagine nel corso della gara in parola sono state cinque e non sei e conclude chiedendo l’accoglimento del reclamo con conseguente annullamento dell’impugnata delibera del Giudice sportivo. Letto il reclamo e analizzata la documentazione probatoria di cui lo stesso è corredato, esaminati gli atti ufficiali, la Corte considera priva di sostanziale consistenza e pertanto rigetta l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla reclamante relativamente all’affermata genericità del ricorso originariamente presentato dalla società Terre Alte Berceto per eccepire l’irregolarità della gara in ragione di un numero di sostituzioni effettuate dal Basilicastello ritenuto superiore a quello consentito dal vigente regolamento. Per quanto concerne invece il merito del proposto reclamo, la Corte ha sentito l’arbitro della gara, il quale ha ammesso di fronte al Collegio di aver fatto confusione nell’annotare sul proprio referto di gara le sostituzioni effettuate dal Basilicastello e conferma che entrambe le contendenti ne hanno disposte cinque ciascuna. Alla luce delle ammissioni fatte in sede di audizione dall’ufficiale di gara, del quale va sottolineata l’apprezzabile sincerità e onestà intellettuale nella circostanza dimostrata, la Corte non ravvisa l’esistenza di alcuna circostanza e/o episodio che possano aver influito sul regolare svolgimento della gara per cui ritiene fondate le argomentazioni addotte dalla società Basilicastello a sostegno del proprio reclamo che, per ciò che concerne il merito dello stesso, merita di essere accolto.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo presentato dalla società U.P.D. BASILICASTELLO, annulla la delibera del Giudice sportivo del CRER e ripristina il risultato conseguito sul campo: Terre Alte Berceto/Basilicastello 2 a 2. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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