C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTENASO CALCIO A.S.D. A R.L. Avverso sanzione della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo del CRER Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 51 del 23.11.2022 Gara: Castenaso – Sammaurese del 19.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTENASO CALCIO A.S.D. A R.L. Avverso sanzione della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo del CRER Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 51 del 23.11.2022 Gara: Castenaso – Sammaurese del 19.11.2022

La Società Castenaso Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera sopra citata a mezzo della quale il Giudice sportivo regionale le ha inflitto la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-9 per aver schierato un calciatore risultato non essere in regola con il tesseramento per la stagione in corso. La reclamante non ha invece impugnato gli altri punti della decisione del Giudice sportivo. A sostegno del proposto reclamo la società Castenaso Calcio afferma che vi sarebbe stato un errore materiale nella compilazione della distinta di gara in cui il calciatore col il numero 5, nonché capitano della squadra, Alessandro Fustini, sarebbe stato inserito con il diverso ed errato nominativo di “Fausto Alessandro”, ma con l’indicazione corretta del proprio documento d’identità. Per quanto sopra esposto e affermato, la società Castenaso Calcio chiede che sia annullata la sanzione della perdita della gara statuita dal Giudice sportivo e venga ripristinato il risultato conseguito sul campo. La società reclamante non è presente all’odierno dibattimento come pure non lo è la società Sammaurese, cointeressata al reclamo, la quale non ha depositato memorie difensive. Letto il reclamo e analizzata la documentazione probatoria di cui lo stesso è corredato, esaminati gli atti ufficiali, la Corte reputa che effettivamente vi sia stato un errore materiale nella compilazione della distinta di gara da parte del Castenaso Calcio e che il calciatore da detta squadra schierato in campo con la maglia numero 5 e le funzioni di capitano, non potesse essere altri che Alessandro Fustini, il quale risulta essere in posizione regolare per quanto riguarda il tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023. la Corte non ravvisa pertanto la sussistenza di circostanze oggettive e fattuali che possano aver influito sulla regolarità della gara per cui ritiene che il reclamo in parola meriti accoglimento e che l’incontro vada omologato non con la vittoria a tavolino assegnata alla Sammaurese dal Giudice sportivo del CRER, ma con il risultato effettivamente conseguito sul campo che ha visto la stessa Sammaurese imporsi con il punteggio di 9 a 0. Va infine disposto il rinvio degli atti allo stesso Giudice sportivo regionale per consentire la corretta imputazione dell’ammonizione subita nel corso della partita dal calciatore nr. 5 del Castenaso Calcio, Alessandro Fustini

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in accoglimento del reclamo proposto dalla società CASTENASO CALCIO A.S.D. a R.L., annulla la sanzione della perdita della gara disposta a tavolino, conferma il risultato sportivo conseguito sul campo: Castenaso Calcio – Sammaurese 0 a 9, rinvia gli atti al Giudice sportivo regionale per consentire la corretta attribuzione dell’ammonizione a carico del calciatore Alessandro Fustini del Castenaso Calcio, conferma tutti gli altri punti della delibera del Giudice Sportivo non specificamente impugnati. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

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