C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 22/10/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 6/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: DRIKEN BARDHI, A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

Deferimento TFT–SD 6/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: DRIKEN BARDHI, A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

Il deferimento. Con atto del 21 settembre 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. DRIKEN BARDHI e la società ASD POLISPORTIVA CODROIPO, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte: 1- il Sig. DRIKEN BARDHI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD POLISPORTIVA CODROIPO, per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, <>; 2 - la società ASD POLISPORTIVA CODROIPO a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da un proprio calciatore che, nel corso della gara A.S.D. Polisportiva Codroipo - A.S.D. Deportivo Junior dell’1.5.2022 valevole per il girone A2 del Campionato Allievi Provinciali Under 17, rivolgeva nei confronti del sig. Clarence Osamed Ilenikhena, atleta tesserato per la società A.S.D. Deportivo Junior, la frase del seguente testuale tenore: “negro di merda”; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Driken Bardhi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 26 settembre 2022 è stata fissata l’udienza del 12.10.2022.

Il dibattimento. Alla riunione del 12.10.2022 dinanzi al TFT comparivano: la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché il sig. Dario PILOSIO, vicepresidente della ASD Polisportiva Codroipo, munito di poteri di rappresentanza della stessa, assistito dall’avv. Mario Cliselli. Non era presente il sig. Driken Bardhi, in quanto per la sua posizione era stata depositata istanza scritta di definizione ai sensi dell’art. 127 CGS, con accordo della Procura Federale. In particolare, l’avv. Mario Cliselli, per conto del suo rappresentato sig. Driken Bardhi, chiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: squalifica di 7 (sette) giornate effettive (sanzione base giornate 10). Il rappresentante della Procura Federale aderiva a tale istanza. Quanto alla ASD Polisportiva Codroipo, il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva per l’irrogazione della sanzione di euro 800,00 (ottocento) complessivi di ammenda. Sentito dal Tribunale, il sig. PILOSIO premetteva che la ASD Polisportiva Codroipo ha 500 tesserati, è “calcio elite” e dunque è particolarmente qualificata. Rappresentava, inoltre, che la vicenda li aveva di molto sorpresi, in quanto contraria al comportamento costantemente richiesto dalla società ai propri tesserati. Il vicepresidente della ASD Polisportiva Codroipo precisava, inoltre, che, ove l’episodio si fosse realmente verificato, non sarebbe comunque stato possibile impedirlo. Ad ulteriore difesa, l’avv. CLISELLI evidenziava innanzitutto come i capi di incolpazione fossero due (art. 28, co. 5 CGS per il comportamento di un proprio calciatore; art. 6, co. 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato sig. Bardhi). In relazione al primo addebito, l’avv. CLISELLI proseguiva evidenziando come subito dopo il fatto, secondo quanto riportato dall’arbitro, fosse entrato in campo l’allenatore del Deportivo. La situazione era tale per cui, qualora la frase fosse stata pronunciata, l’arbitro stesso avrebbe dovuto sentirla. Inoltre, lo stesso destinatario dell’insulto razziale aveva affermato di non avere sentito la frase, nemmeno quella (“Mangia banane”) riferita dall’allenatore del Deportivo. Pertanto, nessuno avendo affermato che la frase fosse mai stata proferita, di nulla, a detta dell’avv. CLISELLI, poteva essere tenuta a rispondere la ASD Polisportiva Codroipo di cui conseguentemente chiedeva il proscioglimento da ogni addebito. In merito al secondo addebito, l’avv. CLISELLI evidenziava le contraddizioni presenti nelle testimonianze, che comunque avevano ad oggetto la sola frase “Torna in Africa Negro, Torna in Africa”, e, quindi, la totale incertezza probatoria. L’avv. CLISELLI, inoltre, riprendendo quanto già affermato dal vicepresidente della ASD Polisportiva Codroipo, evidenziava i principi ferrei in tema di educazione dei tesserati cui si ispira la società. A tale proposito, richiamava le dichiarazioni rese dal sig. Domenico BEVILACQUA, il quale, pur non avendo sentito alcunché, rappresentava come tali comportamenti fossero estranei all’etica della società e, pertanto, qualora i fatti si fossero verificati, i suoi dirigenti sarebbero senz’altro intervenuti. L’avv. CLISELLI concludeva, pertanto, ribadendo l’impossibilità per la Società, qualora si fosse verificato il fatto, di intervenire nell’immediato, dunque, chiedendo l’applicazione dell’esimente, o comunque, la commisurazione della sanzione al fatto d’impulso in discussione, nato da una situazione fatta emergere da un soggetto che si è attivato successivamente, rendendo dichiarazioni che poi non hanno trovato effettivo riscontro. La motivazione. Giova, innanzitutto, premettere che il tema della prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nell’ambito dell’ordinamento sportivo riveste particolare importanza in virtù dello sviluppo e della rilevanza del fenomeno inclusivo nell’attuale contesto sociale. Sul tema ha preso posizione il CONI, che nel proprio Statuto (art. 2 comma 5) condanna “[…] l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e [] le discriminazioni basate sulla nazionalità̀, il sesso e lorientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. Anche lo Statuto della Federazione (art. 2 comma 5) prevede che la FIGC promuove lesclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”.

Tali disposizioni di carattere programmatico hanno trovato compiuta realizzazione nell’art. 28 CGS che al comma 1 specifica le fattispecie dell’illecito di natura discriminatoria definendo come tali “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità̀, origine etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Con specifico riferimento alle condotte descritte dall’art. 28 CGS, il legislatore federale ha descritto ed inteso sanzionare tutte le ipotesi a sfondo discriminatorio di offesa, da intendersi in senso assoluto come danno alla dignità personale, di denigrazione, intesa quale lesione alla reputazione, all’onore e al decoro e, infine, di insulto, da ricondurre alle peculiari modalità di espressione dell’azione discriminatoria. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che “dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 C.G.S. si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria” (TFN-SD 149 2020/2021; CSA sez. II n. 161/CSA/2021-2022). Tanto premesso, venendo ad affrontare le distinte posizioni degli incolpati, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia, relativamente al calciatore Driken BARDHI, che la sua richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 CGS possa essere accolta, considerando congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. Il fatto contestato è stato, infatti, confermato in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, nel corso della quale è altresì emerso come la discussione tra il sig. BARDHI e il sig. ILENIKHENA sia sorta e poco dopo conclusa direttamente sul campo di gioco, essendosi peraltro il giocatore della ASD Polisportiva Codroipo prontamente scusato con l’avversario, che ha accettato le scuse. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. In relazione, invece, alla ASD Polisportiva Codroipo, varrà evidenziare come la Procura Federale abbia mosso due distinti addebiti. Il primo, ex art. 28, comma 5, CGS per il comportamento asseritamente posto in essere da un proprio calciatore che, nel corso della gara ASD Polisportiva Codroipo – ASD Deportivo Junior dell’1.05.2022, avrebbe rivolto nei confronti del calciatore Clarence Osamed Ilenikhena la frase “negro di merda”, ed il secondo, ex art. 6, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal calciatore Driken Bardhi sempre ai danni del sig. Ilenikhena, in relazione alla condotta odiernamente patteggiata. Quanto al primo addebito, questo Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la sufficienza probatoria in relazione allo specifico fatto contestato. Al riguardo, si rileva che dalle risultanze delle indagini condotte dalla Procura Federale è emerso che l’espressione “negro di merda” non sia stata sentita da alcun soggetto presente all’interno dell’impianto sportivo. Del resto, sia il direttore di gara che gli altri testi sentiti hanno confermato di non aver sentito pronunciare tale frase da alcuno dei tesserati della ASD Polisportiva Codroipo. Lo stesso Ilenikhena, alla domanda se gli fossero stati rivolti insulti quale quello in contestazione, ha risposto di non averlo sentito e che l’unico rivoltogli – e da lui percepito – è stato “torna in Africa negro” da parte del sig. Bardhi. A ben vedere, l’unica testimonianza dalla quale si evincerebbe la pronuncia di tale insulto è quella resa dall’allenatore Guidetti Englaro. Tuttavia, tale teste non può ritenersi dirimente. L’allenatore, infatti, non è stato capace di ricondurre l’insulto ad uno specifico soggetto; inoltre, nel momento in cui sarebbe accaduto il fatto lo stesso si trovava fuori dall’area di gioco e, dunque, è ragionevole supporre che qualora la frase in questione fosse stata realmente pronunciata, essa sarebbe stata udita anche dal direttore di gara o quantomeno dagli altri calciatori lì presenti o dallo stesso giocatore offeso. Indice di scarsa rilevanza probatoria del teste è anche la complessiva condotta tenuta dall’allenatore anche successivamente alla discussione avvenuta sul campo tra i calciatori coinvolti, considerato che lo stesso ha abbandonato il campo ancor prima del termine dell’incontro. Alla luce delle superiori considerazioni, tenendo altresì presente il principio a mente del quale nei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (vedasi CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022), il TFT non ritiene che nel caso di specie possano ritenersi acquisiti quegli indizi gravi, precisi e concordati tali da rendere plausibile (a livello di “più probabile che non”) l’effettiva commissione dell’illecito. Pertanto, la ASD Polisportiva Codroipo viene prosciolta dal primo degli addebiti che le si ascrivono.

In merito al secondo addebito (responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS), il Collegio, considerando provati i fatti alla base della contestazione, ritiene cionondimeno di riqualificarlo ai sensi dell’art. 28, comma 5 CGS sulla base del principio di portata generale di specialità della norma (CFA Sez. I, n. 0092-2021-2022). Nel caso di specie, peraltro, il TFT ritiene applicabile l’attenuante di cui all’art. 13, comma 2 CGS. A tal proposito, merita evidenziarsi come dalle testimonianze rese in sede di indagine da parte della Procura Federale sia emersa chiaramente la posizione della ASD Polisportiva Codroipo, la quale si è apertamente dichiarata contraria a qualsiasi forma di discriminazione, ponendo particolare attenzione all’etica dei propri tesserati; sul punto, infatti, l’Allenatore sig. Bevilacqua ha inequivocabilmente esplicitato che qualora avesse assistito al verificarsi dell’episodio contestato, la società sarebbe stata la prima ad allontanare e a prendere provvedimenti nei confronti del responsabile. Peraltro, nel caso in esame, nessuno della ASD Polisportiva Codroipo ha sentito alcunché e avrebbe potuto in alcun modo intervenire; a maggior ragione trattandosi di un fatto avvenuto in maniera del tutto estemporanea e risoltosi nell’immediato tra i giocatori coinvolti. Alla luce delle superiori osservazioni, considerata la richiesta della Procura Federale di irrogazione dell’ammenda di euro 800,00 (ottocento) a carico della ASD Polisportiva Codroipo in via cumulativa per entrambi gli addebiti contestati, tenuto conto sia del proscioglimento della società in merito al primo addebito che dell’applicazione dell’attenuante ai sensi dell’art. 13, comma 2 CGS in relazione al secondo addebito ascritto, il TFT Friuli Venezia Giulia ritiene congrua e proporzionata al caso l’irrogazione dell’ammenda pari a euro 300,00 (trecento).

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Driken Bardhi dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 7 (sette) giornate (sanzione base dieci giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD Polisportiva Codroipo, ritenendo non provata la condotta di cui è chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 28, comma 5 CGS, la proscioglie dall’addebito; in relazione all’ulteriore condotta, contestata ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS, riqualificata la condotta ai sensi dell’art. 28, comma 5 CGS e ritenuta applicabile l’attenuante di cui all’art. 13, comma 2 CGS, le irroga l’ammenda di euro 300,00 (trecento). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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