C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 25/09/2022 ARIS SAN POLO CALCIO – OPICINA IL G.S.T.
gara del 25/09/2022 ARIS SAN POLO CALCIO – OPICINA IL G.S.T.
letti gli atti di gara e relativi allegati, ivi compreso il supplemento di referto fatto pervenire al presente Ufficio dall’Arbitro;
letto il preavviso di ricorso dd. 26.09.2022 ed il pedissequo ricorso dd. 28.09.2022 presentati dalla A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO nei quali la stessa lamentava che la gara sarebbe stata viziata da un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l’Arbitro nel corso del primo tempo di gara;
Preso atto che l’arbitro, all’uopo sentito dal sottoscritto Giudice Sportivo, ha di fatto confermato la dinamica dei fatti denunciati in ricorso precisando, cioè, nel proprio supplemento di referto che “al 28' del 1 tempo ho assegnato calcio di rigore in favore di Aris San Polo Calcio; dopo aver fischiato l'esecuzione del calcio di rigore, ho fermato il gioco prima che il calciatore attaccante toccasse il pallone in quanto un suo compagno è entrato nell'area di rigore, conseguentemente ho ripreso il gioco con calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente Opicina”;
Rilevato che il fatto, così come descritto, configura senza ombra di dubbio un errore tecnico dell’arbitro;
Atteso, altresì, che lo stesso si è verificato nel corso del primo tempo quando il risultato parziale della gara (poi terminata con il risultato di 0-3) era di 0-1 in favore della ASD OPICINA;
Considerato, pertanto, che il predetto errore tecnico ha alterato il regolare svolgimento della gara influendo anche sull’esito finale della stessa;
Assunti, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari conseguenti alla gara disputata;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso presentato dalla A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO disponendo la restituzione della relativa tassa; Non omologa la gara in epigrafe e ne dispone la ripetizione rimettendo gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale della FIGC – LND per i conseguenti adempimenti di competenza.