C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 11/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEDERICO ASPRI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 23/09/2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEDERICO ASPRI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 23/09/2022

Con decisione pubblicata sui CC.UU. n. 278 dell’11.3.2022 quanto al dispositivo e n. 360 del 29.42022 quanto alle motivazioni, questo Tribunale Federale Territoriale chiedeva alla Procura Federale di svolgere accertamenti sulla condotta del sig. Federico Aspri in relazione al suo tesseramento per la società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972. A seguito delle indagini, la Procura riteneva che, nella vicenda che aveva portato all’annullamento del tesseramento pluriennale per la predetta società da parte del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, il sig. Federico Aspri avesse preso parte alle attività sportive della A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 partecipando al campionato Juniores Elite nella stagione sportiva 2020-2021 e continuando la preparazione precampionato nella stagione sportiva 2021-2022 fino a tutto il mese di settembre 2021, nella consapevolezza di non avere perfezionato con detta società un tesseramento pluriennale con decorrenza dalla stagione sportiva 2020 - 2021 con conseguente mancata acquisizione della qualifica di “giovane dilettante” ai sensi dell’art. 32 delle N.O.I.F.. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Federico Aspri per violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. A seguito della fissazione dell’udienza, pervenivano al Tribunale memorie difensive da parte della difesa del deferito unitamente agli allegati. Alla riunione del 1 settembre 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Lorenzo Giua, nonché l’avv. Federico Schiavoni in rappresentanza di Federico Aspri. Il Presidente del Tribunale, su eccezione della difesa, rilevava preliminarmente la necessità che il Collegio giudicante fosse diverso da quello che aveva deciso il precedente deferimento nei confronti della società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 e dei suoi dirigenti e da cui traeva origine quello odierno. Egli quindi dichiarava di astenersi e l’udienza veniva rinviata alla riunione del 15.09.2022 con sospensione dei termini di prescrizione. A tale udienza, dinanzi il Collegio in diversa composizione rispetto al precedente procedimento, il Tribunale disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l’effetto, il sig. Federico Aspri fosse sanzionato con nove mesi di squalifica. La difesa dei deferiti, riportandosi alle memorie depositate, osservava come il deferito non fosse cosciente di aver sottoscritto un tesseramento pluriennale ma solo annuale e che sul relativo modulo ignoti avevano posto la sottoscrizione apocrifa della madre, come accertato dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti. Chiedeva quindi il proscioglimento riguardando fatti già oggetto di giudizio e comunque non meritevoli di condanna. Il Tribunale Federale, preso atto che il modulo con sottoscrizione apocrifa risultava essere un “Aggiornamento di Posizione di Tesseramento”, deliberava di acquisire la pratica di tesseramento per la stagione sportiva precedente, la 2019-2020, mediante il quale il calciatore si era legato alla società Pol. D. Citta di Ciampino, rinviando alla riunione del 22.9.2022. A tale udienza, le parti nulla rilevavano sul documento acquisito e si riportavano alle precedenti conclusioni. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al sig. Federico Aspri risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, egli merita di essere sanzionato.

Preliminarmente occorre rilevare che la decisione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale fa stato nel presente procedimento solo in relazione alla nullità del vincolo pluriennale e alla dichiarata falsità della sottoscrizione della sig.ra Stefania Sempliciotti sul relativo modulo, esulando dalla competenza di tale Giudice Federale l’accertamento di condotte disciplinarmente rilevanti. Sempre preliminarmente, risulta poi che la Procura Federale non sia incorsa in alcuna decadenza, avendo tempestivamente svolto le proprie indagini a seguito della segnalazione di questo Tribunale Federale Territoriale. Venendo al merito della questione, è documentalmente provato che il sig. Federico Aspri, all’epoca diciassettenne, avesse avuto la coscienza di sottoscrivere un vincolo pluriennale. Sul modulo di aggiornamento di posizione relativo al tesseramento con la società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, infatti, è barrata la casella “Vincolo Pluriennale” e detto documento è firmato dal sig. Aspri e dal padre, come peraltro confermato dal ricorso dinanzi il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti prodotto dalla difesa del deferito. Proprio in virtù di tale impegno ultrannuale, peraltro, il sig. Aspri ha potuto conseguire la qualifica di “giovane dilettante”. La consapevolezza della pluriannualità del vincolo è altresì confermata dal fatto, esposto in sede di audizione davanti la Procura dal presidente della A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, che il calciatore dopo il primo anno di militanza avesse iniziato a svolgere la propria preparazione sempre con tale società, dando addirittura disponibilità a partecipare ad un torneo internazionale UEFA da disputarsi a Valencia nel successivo mese di ottobre. Lo stesso deferito afferma in sede di audizione con la Procura Federale che proprio a ottobre, avendo deciso di non rimanere alla Lodigiani, aveva cercato di arrivare a un accordo con il Presidente per lo svincolo. Solo perché non raggiungeva un accordo in tal senso, egli si rivolgeva alla Sezione Tesseramenti, facendo valere l’apocrifia della sottoscrizione della madre, sig.ra Stefania Sempliciotti, posta sul modulo. È evidente che un calciatore che riteneva che il suo vincolo fosse scaduto perché annuale, non avrebbe fatto la preparazione con la squadra da cui avrebbe dovuto ritenersi libero, né avrebbe chiesto un accordo per svincolarsi. Il sig. Aspri quindi ben sapeva sia che il tesseramento fosse pluriennale sia che il relativo modulo non era stato sottoscritto dalla madre, avendolo firmato e quindi contribuito a formarlo: ciò dimostra la piena consapevolezza dell’irregolarità del proprio tesseramento, necessitando le firme di entrambi i genitori in caso di vincolo pluriennale come stabilito dall’art. 39 delle N.O.I.F.. Egli, peraltro, era all’epoca dei fatti un giocatore quasi maggiorenne e quindi con capacità di discernimento tale da rendersi pienamente conto dello svolgersi dei fatti. Tutto ciò appare sufficiente per dichiarare la responsabilità disciplinare del deferito per la quale la sanzione proposta dalla Procura risulta adeguata, tenendo conto dell’entità e del disvalore dell’infrazione accertata. A ben vedere, infatti, con il suo comportamento il sig. Aspri ha contribuito a realizzare un tesseramento irregolare, che avrebbe potuto determinare non solo l’invalidità delle gare a cui aveva preso parte, ma dell’intero campionato da egli giocato. Il Tribunale, tuttavia, tenuto conto della prospettazione difensiva secondo cui il calciatore non aveva mai inteso sottoscrivere un vincolo pluriennale ed essendo il relativo documento un “Aggiornamento di Posizione”, riteneva utile visionare il modulo del precedente tesseramento del sig. Federico Aspri con la società Pol. D. Citta di Ciampino. Solo tramite detto documento – non prodotto dalla difesa – avrebbe potuto esservi un principio di prova sulla non conoscenza da parte del deferito delle modalità di sottoscrizione di un vincolo pluriennale tale da ingenerare un dubbio sulle circostanze di fatto altrimenti inequivocabilmente accertate. Il modulo trasmesso dalla Segretaria del C.R. Lazio, tuttavia, attesta come anche il precedente tesseramento per la stagione sportiva 2019-2020 contenesse un vincolo pluriennale dal quale, peraltro, il sig. Aspri si liberava il 30.6.2020 con accordo ex art. 108 NOIF, come riportato nella nota di trasmissione. Egli dunque era ben conscio delle modalità di sottoscrizione di un tesseramento pluriennale e degli effetti di tale impegno, tanto che si era liberato con un accordo di svincolo e aveva acquisito già dalla stagione precedente la qualifica di “giovane dilettante”. Ma c’è di più. Anche nel modulo di tesseramento con la Pol. D. Citta di Ciampino, infatti, è presente una sottoscrizione della sig.ra Stefania Sempliciotti ed essa ha segno grafico del tutto simile a quella posta sul modulo di tesseramento dell’anno successivo con la A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 che la Sezione Tesseramenti ha dichiarato apocrifa. Essa, di converso risulta assolutamente difforme da quella della madre del calciatore in calce al ricorso proprio dinanzi la Sezione Tesseramenti, sottoscritto anche dal patrocinatore del sig. Aspri e che pertanto deve ritenersi autentica. Emerge quindi nitoreo che la sottoscrizione apocrifa dei documenti debba necessariamente provenire dalla sfera del calciatore, proprio perché i due moduli sono relativi al tesseramento con due diverse società calcistiche. Ben potrebbe ritenersi che il calciatore abbia approfittato dell’indulgenza delle dirigenze che permettevano la sottoscrizione di un genitore non in loro presenza per apporre una firma apocrifa e liberarsi in caso di contrasti o di mancato assenso allo svincolo, facendo appunto valere tale falsità. E d’altronde il presidente della A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 sentito dalla Procura ha esposto come il colloquio tenuto nell’ottobre 2021 con il deferito fosse relativo alla pretesa di un rimborso spese e che, solo a seguito di risposta negativa, veniva avanzata la richiesta di svincolo dal calciatore che poi gli comunicava che il tesseramento era invalido in quanto la firma della madre era apocrifa. Appare necessario, quindi, che la Procura Federale accerti l’esistenza di eventuali condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal calciatore Federico Aspri in relazione al suo tesseramento per la società Pol. D. Citta di Ciampino nella stagione sportiva 2019-2020 e al successivo accordo di svincolo con tale società, atteso che la sottoscrizione della madre sig.ra Stefania Sempliciotti sul relativo modulo di tesseramento appare apocrifa e proveniente dalla sfera del calciatore – essendo sovrapponibile a quella posta sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 con la A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 e dichiarata falsa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti – appurando altresì se tale condotta fosse preordinata al fine di ottenere lo svincolo, anche mediante la verifica di eventuali pressioni per il raggiungimento dell’accordo ex art. 108 N.O.I.F.. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare la seguente sanzione: - Aspri Federico, squalifica per n.9 mesi. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it