C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 18/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE STERPONE DAMIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 LND DEL 2/11/2022 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – CITTA DI ANAGNI CALCIO del 30/10/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 dell’11/11/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE STERPONE DAMIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 LND DEL 2/11/2022 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA - CITTA DI ANAGNI CALCIO del 30/10/2022 – Campionato Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 dell’11/11/2022
La A.S.D. Citta’ di Anagni Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di tre gare al proprio calciatore Damiano Sterpone, “reo” di aver attinto con uno sputo il volto di un calciatore avversario al termine della prima frazione di gioco. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva sosteneva che nessun tesserato delle due squadre, né la terna arbitrale aveva assistito al fatto teste’ indicato, ma unicamente il commissario di campo, il quale avrebbe potuto fraintendere la dinamica degli accadimenti succedutisi al termine del primo tempo, mentre i calciatori si accingevano a rientrare negli spogliatoi. Pertanto (la Società) chiedeva una rivisitazione dei fatti e conseguentemente della sanzione inflitta al proprio calciatore. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, ascoltata la reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto redatto dal commissario di campo emerge che il calciatore Damiano Sterpone, al termine del primo tempo, dopo un accesso diverbio scoppiato tra tesserati delle due squadre i quali si accingevano a raggiungere gli spogliatoi, attingeva con uno sputo il viso di un calciatore avversario.
Questa Corte, sulla scia di consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, ritiene che il gesto dello sputo che raggiunge un calciatore avversario è assimilabile all’atto di violenza (e non tanto ad un comportamento gravemente antisportivo), in considerazione del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e quindi come tale va punito ex art. 38 C.G.S.. In definitiva, pertanto, il provvedimento di squalifica per tre gare adottato dal Giudice sportivo di prime cure nei confronti del calciatore Damiano Sterpone va confermato. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA Di
respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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