C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 25/11/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASSALACQUA CARMINE FINO AL 18/11/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FERDINANDI ROBERTO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.15 LND DEL 3/11/2022 (Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – CECCANO CALCIO 1920 del 29/10/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 dell’11/11/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASSALACQUA CARMINE FINO AL 18/11/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FERDINANDI ROBERTO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.15 LND DEL 3/11/2022 (Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – CECCANO CALCIO 1920 del 29/10/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 dell’11/11/2022

Visto il reclamo in epigrafe dell’8.11.2022; esaminati gli atti ufficiali; si evince che la Società A.S.D. P.C. San Giorgio 2008 impugnava, davanti alla scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della inibizione a svolgere ogni tipo di attività sino al 18.11.2022 al proprio dirigente Sig. Passalacqua Carmine e la squalifica per due giornate all’allenatore Sig. Ferdinando Roberto. Preliminarmente, questa Corte, esaminati gli atti ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. P.C. San Giorgio 2008, per violazione dell’art. 137, comma 3 C.G.S., poiché entrambe le sanzioni risultano essere infiori al minimo edittale relativamente ai dirigenti, così come recita la norma stessa: “Non sono impugnabili, …, i seguenti provvedimenti disciplinari: lett. B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici o massaggiatori fino ad un mese.” Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA Di

dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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