C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 30/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO FROLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, A CARICO DEL SIG. ANTONIO FONTANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELA ZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART 61 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DI MAIOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 18/11/2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO FROLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, A CARICO DEL SIG. ANTONIO FONTANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELA ZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART 61 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DI MAIOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART 61 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 18/11/2022

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 839pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla presunta contraffazione della tessera provvisoria del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, tesserato per la Alatri Calcio a r.l., ritirata dall’arbitro al termine della gara Real Cassino Colosseo – Alatri Calcio del 20.5.2022 (Promozione, Gir. E)”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata; Rilevato che all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il calciatore sig. Kanku Kankonde Sylvain ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta nel procedimento in oggetto sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio del 30.5.2022;  referto arbitrale della gara Real Cassino Colosseo- Alatri Calcio a r.l. del 20 maggio 2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio; distinte della gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio a r.l. del 20 maggio 2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio;  tessera provvisoria (matricola n.4108037) del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., ritirata dall’arbitro alla fine della gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio del 20.5.2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio;  Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 389 del 19.5.2022; estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Antonio Fontana, tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l.; verbale di audizione del sig. Kanku Kankonde Sylvain, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., dell’1 luglio 2022, del sig. Antonio Fontana, calciatore e direttore generale tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., del 12 agosto 2022 e del sig. Alessandro Di Maiola, soggetto non tesserato che ha svolto nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022 funzioni di segretario della società SSD Alatri Calcio a r.l., del 12 agosto 2022. Rilevato che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. In data 20 maggio 2022 il sig. Antonio Fontana, calciatore e direttore generale tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., partecipava nelle fila della squadra schierata dalla propria società di appartenenza alla gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, nonostante fosse squalificato per una giornata in virtù di provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 396 del 19.5.2022. La partecipazione alla gara dello stesso calciatore e dirigente, per giunta, avveniva con l’utilizzo del nominativo del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 9, e con l’utilizzo del tesserino provvisorio di tale atleta (matricola n.4108037) al quale era stata sostituita la fotografia con quella del sig. Antonio Fontana. Dagli atti del procedimento emerge che l’alterazione del tesserino provvisorio del sig. Alessandro De Bianchi è avvenuta per mano del sig. Alessandro Di Maiola il quale all’epoca dei fatti, così come inequivocabilmente emerso all’esito dell’attività inquirente posta in essere, ha svolto di fatto le funzioni di segretario della SSD Altri Calcio a r.l. pur non essendo tesserato per tale società. Il sig. Antonio Fontana, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 12.8.2022 ha confermato di aver partecipato alla già citata gara nonostante il provvedimento di squalifica di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 396 del 19.5.2022, e si è riconosciuto nella foto apposta sul tesserino provvisorio intestato al sig. Alessandro De Bianchi, spiegando nel dettaglio come si sono svolti i fatti. In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, poi, il sig. Alessandro Di Maiola ha ammesso di svolgere “le attività di segreteria per la società Alatri esclusivamente nel tempo libero e solo per dare una mano ai ragazzi della squadra” e, relativamente al tesserino provvisorio alterato intestato al sig. Alessandro De Bianchi ma con apposta la fotografia del sig. Antonio Fontana, ha dichiarato che lo stesso era frutto di un suo errore materiale consistente nell’aver invertito le fotografie da applicare sul predetto tesserino, con la precisazione che: “..tutto ciò è accaduto in quanto il De Bianchi, che mi aveva dato la disponibilità, all’ultimo minuto si è tirato indietro; pertanto ho contattato il Fontana Antonio il quale si è reso disponibile ...”. Alla luce di tutto quanto sopra, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti appresso indicati: - il sig. Antonio Frola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Alatri Calcio a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art 61 delle N.O.I.F., oltre che della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, delle NOIF; - il sig. Antonio Fontana, all’epoca dei fatti calciatore e direttore generale tesserato per la società SSD Alatri Calcio a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art 61 delle N.O.I.F.; - il sig. Alessandro Di Maiola, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SSD Alatri Calcio a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art 61 delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, delle NOIF; - la società SSD Alatri Calcio a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Antonio Frola, Antonio Fontana ed Alessandro Di Maiola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17/11/2022, è presente per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura Federale, preliminarmente, presenta l’accordo raggiunto con il sig. Fontana Antonio, come da modello depositato, ai sensi dell’art.127 del C.G.S.: -Sanzione base n.10 gare di squalifica, diminuita nella misura di 3 gare, sanzione finale n.7 gare di squalifica, da scontare in campionato. Per le restanti posizioni, la Procura, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, ne dichiara l’efficacia e, riportandosi al deferimento, propone le seguenti sanzioni: - Frola Antonio, inibizione per n.1 (uno) anno; - Di Maiola Alessandro, inibizione per n.1 (uno) anno; - SSD Alatri Calcio A R.L., ammenda di euro 1.000,00 e penalizzazione di n.4 punti in classifica. Questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato nei dettagli il deferimento in oggetto e tutta la documentazione trasmessa dalla Procura Federale, non ha obiezioni particolari da fare e, pertanto, ritiene le sanzioni avanzate dalla Procura congrue. Tutto quanto sopra detto, questo Tribunale

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ne dichiara l’efficacia, comminando al sig. Fontana Antonio, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., la squalifica di n.7 gare di campionato. Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni a loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Frola Antonio, inibizione per n.1 (uno) anno; - Di Maiola Alessandro, inibizione per n.1 (uno) anno; - SSD Alatri Calcio A R.L., ammenda di euro 1.000,00 e penalizzazione di n.4 punti in classifica. La sanzione decorre dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

 

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