C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 02/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 9/11/2022 (Gara: POLISPORTIVA TECCHIENA – CITTA DI LENOLA del 6/11/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 9/11/2022 (Gara: POLISPORTIVA TECCHIENA – CITTA DI LENOLA del 6/11/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società reclamante nel proprio scritto difensivo contestava le decisioni del Giudice Sportivo sia in punto di diritto che di fatto. In punto di diritto l’Abg. Francesco Carroccia, legale della società, evidenziava che il Giudice Sportivo nella propria decisione applicava erroneamente la recidiva ex art. 28 C.G.S. in quanto la precedente decisione su fatti analoghi ancora non era coperta da giudicato. In punto di fatto la ricostruzione del legale della società, tesi peraltro integralmente ribadita in sede di audizione anche alla presenza del presidente della società Città di Lenola Sig. Roberto Quinto, poneva in evidenza la genericità del referto dell’assistente di gara sia dal punto di vista degli insulti ricevuti ma anche dal punto di vista fattuale. In particolare veniva evidenziato che la società reclamante si trovava a metà circa della ripresa in vantaggio di due reti a zero, nel settore riservato agli ospiti erano presenti 4/5 sostenitori del Città di Lenola (2 genitori, il presidente ed un membro dello staff) oltre ad altri numerosi sostenitori della squadra locale che visto l’esiguo numero dei sostenitori del Lenola erano entrati nel settore riservato gali ospiti. Inoltre l’Abg. Carroccia sottolineava la lacunosità del rapporto dell’assistente là dove individuava, come autori degli insulti anche di stampo sessista, i sostenitori del Città di Lenola senza specificare come li avesse riconosciuti, essendo 4/5 in mezzo a tanti altri tifosi della squadra locale. Concludeva il Città di Lenola chiedendo di annullare, per i motivi sopra esposti, l’ammenda comminata. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed il verbale di audizione, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. In punto di diritto viene riconosciuto l’errore del Giudice Sportivo in quanto al momento in cui veniva presa la decisione oggi impugnata la precedente sanzione comminata per fatti analoghi non era passata in giudicato. La Corte altresì ritiene che gli insulti rivolti all’assistente di gara siano gravi, offensivi e di natura sessista. Sul punto il referto risulta specifico e dettagliato. Per effetto di quanto sopra e per le motivazioni sopra esposte la scrivente Corte ritiene di dover sanzionare l’odierna reclamante riducendo l’ammenda inflitta. Tutto ciò premesso

DELIBERA Di

accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 300,00. Il contributo va restituito.

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