C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 177 del 16/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SAN LUCA FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI ANDREA PER 8 GARE E DEL CALCIATORE DI MARCOTULLIO DAVIDE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.74 C5 DEL 26/10/2022 (Gara: CIAMPINO CITY FUTSAL – SAN LUCA FUTSAL del 21/10/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 18/11/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SAN LUCA FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI ANDREA PER 8 GARE E DEL CALCIATORE DI MARCOTULLIO DAVIDE PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.74 C5 DEL 26/10/2022 (Gara: CIAMPINO CITY FUTSAL – SAN LUCA FUTSAL del 21/10/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 18/11/2022
La società A.S.D. San Luca Futsal ha chiesto la riduzione delle sanzioni in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo sostenendo la loro eccessività in relazione ai comportamenti assunti, in occasione di una “mass confrontation” iniziata dagli avversari in cui i calciatori sanzionati accorrevano in difesa di altri soggetti ricevendo peraltro colpi lesivi. A seguito di rituale istanza, veniva ascoltata la società la quale reiterava in sede di audizione le proprie richieste. Preliminarmente si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel proprio referto l’arbitro ha dettagliatamente e precisamente descritto i fatti lesivi e violenti ascrivibili ai tesserati e sostenitori della A.S.D. San Luca Futsal per cui è stato proposto reclamo. A riguardo, il grave comportamento del calciatore Andrea Sebastianelli di violenza che ha cagionato altresì lesioni risulta essere correttamente sanzionato. Parimenti, l’importante rissa che ha coinvolto tesserati e sostenitori della società reclamante è stata adeguatamente qualificata dal Giudice di prime cure, risultando l’entità dell’ammenda correttamente valutata. Per quanto attiene, invece, la condotta del calciatore Davide Di Marcotullio, la stessa emerge come meno grave rispetto a quanto sanzionato dal Giudice Sportivo con conseguente rideterminazione della squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA Di
accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Marcotullio Davide a 4 gare. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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