C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 177 del 16/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SSDARL ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARQUINI FABIO MASSIMO FINO AL 31/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.55 SGS DEL 4/11/2022 (Gara: S.PAOLO OSTIENSE – ACADEMY LADISPOLI SRL del 29/10/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SSDARL ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARQUINI FABIO MASSIMO FINO AL 31/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.55 SGS DEL 4/11/2022 (Gara: S.PAOLO OSTIENSE – ACADEMY LADISPOLI SRL del 29/10/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022
La Società SSDARL Academy Ladispoli srl, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Fabio Massimo Tarquini sino al 31/12/2023 per aver colpito da tergo, a fine gara, con un forte calcio la gamba dell’arbitro. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che, effettivamente, al termine della gara, alcuni propri tesserati protestavano verso l’arbitro e che uno di essi spingeva quest’ultimo con il petto, facendolo indietreggiare, ma negava decisamente che il direttore di gara fosse stato, immediatamente dopo, colpito da dietro, intenzionalmente con un calcio alla gamba; dichiarava, invece, che, a seguito della spinta subita, l’arbitro finiva per urtare involontariamente altro calciatore della propria Società che si trovava proprio alle di lui spalle. Per corroborare tale dinamica dei fatti la Academy Ladispoli depositava un video con immagini degli accadimenti in oggetto, numerose dichiarazioni di tesserati della stessa Società, nonché alcune dichiarazioni di tesserati della Soc. San Paolo Ostiense, le quali, tutte, negavano che il calciatore Fabio Massimo Tarquini avesse colpito da dietro l’arbitro con un calcio; alla luce di ciò chiedeva l’annullamento della sanzione o in subordine una sensibile riduzione della stessa. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali (referto arbitrale e suo supplemento), nonché la copiosa documentazione della reclamante, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. Dalla lettura del supplemento arbitrale, emerge che, al termine dell’incontro, l’arbitro, mentre si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, veniva avvicinato dal calciatore Tommaso Tricarico (Academy Ladispoli) che lo spingeva con il petto facendolo indietreggiare di due passi; immediatamente dopo sentiva un colpo sferrato da tergo che lo colpiva tra polpaccio e caviglia, giratosi prontamente, riconosceva il calciatore n. 6 dell’Academy Ladispoli (Tarquini) il quale veniva immediatamente trascinato fuori dai compagni di squadra. Da ciò emerge che l’arbitro, sicuramente, è stato spinto all’indietro con il petto dal calciatore Tricarico ed a seguito di ciò veniva a contatto con altro calciatore (Tarquini). Ora, dalla dinamica dei fatti non vi è la certezza che effettivamente il Tarquini abbia sferrato intenzionalmente un calcio alla caviglia del direttore di gara, sia perché quest’ultimo, a seguito della spinta ricevuta, è indietreggiato, andando a contatto con lo stesso Tarquini, sia perché, lo stesso arbitro dichiarava di non aver visto chi lo avesse colpito tra la caviglia ed il polpaccio, ma voltandosi presupponeva che fosse stato il calciatore Tarquini, posto proprio dietro di lui, ad aver commesso intenzionalmente l’azione. In definitiva, da quanto detto, la condotta del Tarquini, più che una vera e propria azione violenta deve essere ricondotta ad un comportamento gravemente irriguardoso, sfociato in un grave gesto di stizza, posto in essere per lo sfavorevole risultato della gara appena conclusa. Pertanto, l’entità della squalifica deve essere ridotta per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione commessa dal giovane calciatore considerando, anche, che essa non ha prodotto nocumento alcuno all’arbitro. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA Di
accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tarquini Fabio Massimo al 30/06/2023. Il contributo va restituito.
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