C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 177 del 16/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TULLI GIAMPIERLUIGI FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 10/11/2022 (Gara: AUDACE 1919 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 5/11/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TULLI GIAMPIERLUIGI FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 10/11/2022 (Gara: AUDACE 1919 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 5/11/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società Audace 1919, avverso il Comunicato Ufficiale n. 57 del 10.11.2022 del Giudice Sportivo territoriale del C.R. Lazio, in cui viene inflitta la pena della inibizione a svolgere ogni attività al dirigente accompagnatore Sig. Tulli Giampierluigi, fino al 31.12.2022, per aver rivolto all’arbitro reiterate espressioni irriguardose, nonché, alla notifica del provvedimento per aver colpito lo stesso con una manata al braccio. Valutando gli atti del fascicolo, questa Corte ritiene di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere non eccessivo rispetto ai fatti così come verificatesi, alla luce degli atti ufficiali, ossia il rapporto dell’ufficiale di gara, che come noto fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione della gara, ex art 61 del Codice di Giustizia Sportiva, rientra nel pieno potere di questa Corte fondare la propria decisone sui principi di diritto sportivo, vista pure la particolare gravità dell’infrazione commessa. Pertanto, tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA Di

respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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