C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 177 del 16/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACADEMY MUNDIAL F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI FILIPPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.38 SGS DEL 10/11/2022 (Gara: ACADEMY MUNDIAL F.C. – ATLETICO LODIGIANI del 6/11/2022 – Campionato Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACADEMY MUNDIAL F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI FILIPPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.38 SGS DEL 10/11/2022 (Gara: ACADEMY MUNDIAL F.C. – ATLETICO LODIGIANI del 6/11/2022 – Campionato Under 15 Provinciale Roma)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Academy Mundial FC proponeva reclamo avverso la sanzione comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante, preliminarmente, teneva ad evidenziare che la condotta del Valentini, descritta dal direttore di gara nel proprio referto – sputo verso l’arbitro senza colpirlo – non sarebbe attribuibile al proprio calciatore, che, al momento del fatto, si trovava distante dal direttore di gara. La reclamante sul punto non indicava l’eventuale colpevole. Infine teneva a precisare che la società si è sempre adoperata affinché i propri tesserati tenessero comportamenti consoni e rispettosi verso arbitri ed avversari e che se il proprio calciatore avesse tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro lo avrebbero punito senza indugio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, anche alla luce di precedenti decisioni su casi analoghi, ritiene di accogliere parzialmente il Creclamo e pertanto stabilisce che possa essere lievemente ridotta la squalifica comminata al calciatore Valentini Filippo. Tutto ciò premesso
DELIBERA Di
accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Valentini Filippo a 4 gare. Il contributo va restituito.
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