C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 177 del 16/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALIZZA MAURO FINO AL 2/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.63 SGS DEL 17/11/2022 (Gara: ATLETICO ROMA VI – LEDESMA ACADEMY del 13/11/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALIZZA MAURO FINO AL 2/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.63 SGS DEL 17/11/2022 (Gara: ATLETICO ROMA VI – LEDESMA ACADEMY del 13/11/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022
Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Atletico Roma VI ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Servina Liam Vendj Alessandro. A riguardo la reclamante deduceva come avesse inserito la richiesta di tesseramento in data 3.11.2022 nel portale del CR Lazio e che solo a seguito della gara veniva comunicato che essa dovesse essere inserito nel portale FIGC. Ai sensi dell’art. 39 NOIF, quindi, il ripristino del risultato ottenuto sul campo, dovendosi ascrivere il ritardo nel tesseramento del calciatore esclusivamente agli uffici amministrativi del CR Lazio. Il gravame proposto risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, il tesseramento del calciatore Servina Liam Vendj Alessandro non era ancora definito al momento della sua partecipazione alla gara in oggetto. Avendo egli preso parte alla stessa, scendendo in campo, la gara risulta aver avuto svolgimento irregolare, con le conseguenze previste dall’ordinamento sportivo e correttamente applicate dal Giudice di primo grado. Peraltro, trattandosi di calciatore straniero, va applicata al tesseramento dello stesso la procedura di cui all’art. 40 quater delle NOIF che sancisce, come sua decorrenza, il momento della comunicazione da parte della FIGC ovvero dei Comitati, Divisioni o Dipartimenti dell’accettazione della richiesta e non già quello della presentazione della domanda come invece previsto dall’art. 39 N.O.I.F.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA Di
respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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