C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 177 del 16/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RONCHETTI GIAMPIERO FINO AL 30/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.137 LND DEL 18/11/2022 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – POL. S.ANGELO ROMANO del 16/11/2022 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RONCHETTI GIAMPIERO FINO AL 30/11/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.137 LND DEL 18/11/2022 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – POL. S.ANGELO ROMANO del 16/11/2022 – Coppa Italia Promozione)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022
Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Pol. S. Angelo Romano ha avanzato gravame avverso la sanzione di inibizione a carico di Giampiero Morani sino al 30.11.2023 e la conseguente sanzione amministrativa. La reclamante sosteneva che la condotta del sanzionato fosse diversa da come descritta dall’arbitro, difettasse della violenza e che comunque non vi fosse stato alcun contatto fisico con il direttore di gara. Veniva ascoltata la società la quale reiterava in sede di audizione la propria richiesta di riduzione dell’inibizione. Nel referto arbitrale, il direttore ha descritto compiutamente il comportamento, ripetutamente minaccioso, violento e ingiurioso tenuto dal tesserato della reclamante nei confronti dell’arbitro. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La condotta del dirigente, quindi, risulta provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA Di
respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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