C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 19/12/2022 – Delibera – NETTUNO – UNIPOMEZIA 1938
NETTUNO - UNIPOMEZIA 1938
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al c.u. 174 del 16/12/2022 Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società UNIPOMEZIA 1938 nei termini previsti dalle norme vigenti e con il quale quali si deduce che la mancata disputa della gara è da addebitare alla società Nettuno in quanto non ha messo in atto tutte le procedure possibili per ripristinare il campo di gioco (segnatura strisce delimitazione campo di gara, bandierine calcio d’angolo mancanti) e poter consentire la disputa della gara palesando una manifesta responsabilità oggettiva. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. Nelle memorie difensive inviate a questo organo giudicante dalla società Nettuno si rileva che la stessa non si ritiene responsabile per la mancata disputa della gara in quanto le condizioni meteo della giornata in questione e dei giorni precedenti erano tali che il terreno di gioco si presentava in condizioni impraticabili. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva che l’arbitro con supplemento di rapporto allegato al referto di gara, riferisce: “al nostro arrivo nell’impianto ci rendiamo conto che il terreno di gioco era totalmente allagato causa maltempo. Dopo il rilievo effettuato con i capitani di ambo le società decido di posticipare l’inizio della gara. Con il passare del tempo il terreno di gioco si stava asciugando dandoci speranza di poter iniziare la gara, ma fatti ulteriori rilievi constatiamo che non era possibile iniziare la gara in quanto gran parte del terreno di gioco era ancora allagato. Durante l’attesa il custode inizia la segnatura delle linee ma ciò non è stato possibile portare a termine a causa delle pozzanghere presenti su tutto il perimetro (soprattutto sulle due fasce dove sarebbero dovuti essere presenti gli AA).” Il Commissario di Campo designato sul referto inviato a quest’organo giudicante, segnala terreno di gioco pieno di acqua e quindi gara non disputata per impraticabilità del terreno di gioco. In virtù di quanto previsto dalla regola 1 decisioni ufficiali FIGC punto 2, del regolamento del gioco del calcio, il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. L’accertamento alla presenza dei capitani delle squadre, dev’essere fissato all’inizio della gara. Le procedure proposte dal regolamento sono state eseguite nella norma. Pertanto in funzione a quanto sopra, le doglianze della società UNIPOMEZIA 1938 non possono essere prese in considerazione.
PQM DELIBERA
1) respingere il ricorso proposto dalla società UNIPOMEZIA 1938 2) di dichiarare la gara NETTUNO – UNIPOMEZIA 1938 non disputata per impraticabilità di campo dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza in merito alla programmazione della gara 3) il contributo va addebitato.