F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN-SVE del 22 Dicembre 2022 (motivazioni) – Matteo Serrotti / USD Athletic Carpi 2021 – Reg. Prot. 1/TFN-SVE

Decisione/0019/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0001/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti – Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 dicembre 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dal calciatore Serrotti Matteo (n. 1.11.1986 – matr. 3697462) nei confronti della società USD Athletic Carpi 2021 (matr. 954016) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul CU n. 10 del 4 luglio 2022,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 7.04.2022, il calciatore Matteo Serrotti adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della USD Athletic Carpi 2021 al pagamento dell’importo di euro 1.171,28 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2021/2022.

Assumeva il calciatore di aver sottoscritto con il sodalizio un accordo economico in virtù del quale la USD Athletic Carpi 2021 si obbligava a corrispondergli la somma di 18.400,00 a partire al 15 settembre 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico.

In data 30.12.2021, il calciatore veniva trasferito alla AC Prato SSD a rl.

L’USD Athletic Carpi versava al calciatore la somma di 5.600,00, in virtù del minor periodo di tesseramento.

Il calciatore assumeva, tuttavia di essere ancora creditore dell’importo di 1.171,28, calcolando nella somma di 6.771,28 il quantum dovuto fino alla data del trasferimento.

La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive con le quali eccepiva l’esistenza di un accordo transattivo tra le parti per la somma di 5.600,00, con sottoscrizione di una liberatoria da parte del calciatore.

Il calciatore con memorie integrative, eccepiva il vizio di volontà in ordine alla liberatoria firmata, e quindi di essere stato costretto a firmarla in cambio della concessione del trasferimento. Chiedeva quindi l’invio degli atti alla Procura Federale per le valutazioni in ordine al comportamento del sodalizio.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10 del 4.07.2022, la Commissione Accordi Economici respingeva il ricorso del calciatore dichiarando valido ed efficace l’accordo transattivo per 5.600,00 per il minor periodo di tesseramento, e ritenendo assorbita ogni altre valutazione di merito.

Con reclamo del 9.07.2022 il calciatore Matteo Serrotti impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

Il reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva l’omessa e/o carente motivazione della decisione della CAE circa un fatto decisivo della controversia, sostenendo che non ci fosse stato alcun accordo transattivo tra le parti e che la liberatoria fosse nulla ex art. 1427 c.c. per vizio del consenso.

Ancora, eccepiva la violazione del proprio diritto di difesa per non avere la CAE motivato in ordine al rigetto delle richieste istruttorie pure avanzate dal Serrotti con i propri atti difensivi.

Concludeva, pertanto, il reclamante chiedendo la condanna della società al pagamento della somma di 1.171,28 o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonché, in iva istruttoria, prova per testi nei confronti del Direttore Sportivo della società AC Prato; in via subordinata chiedeva, altresì, di sospendere ogni decisione in attesa dell’esito delle indagini della Procura Federale. Notiziata del reclamo, la USD Athletic Carpi 2021, inviava tempestive controdeduzioni eccependo l’infondatezza del reclamo e della ricostruzione in fatto operata dal Serrotti in ordine alla questione relativa al trasferimento ed al successivo accordo transattivo, ribadendo la bontà della liberatoria sottoscritta all’esito di un accordo transattivo tra le parti, stigmatizzando il comportamento del calciatore che avrebbe nascosto l’esistenza dell’accordo e della liberatoria nel ricorso di primo grado per poi eccepirne la nullità alla luce delle difese della società.

Concludeva, pertanto chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione della CAE. Solo in via subordinata chiedeva ammettersi prova testimoniale.

All’udienza del 19 settembre 2022, il reclamante dichiarava che la Procura Federale aveva aperto un fascicolo sulla questione, rubricato al numero 97/pf2022-2023, e che le relative indagini erano ancora in corso.

Questo Tribunale, pertanto, ritenuto opportuno attendere l’esito delle indagini svolte dalla Procura Federale, sospendeva il procedimento, onerando la parte più diligente a depositare entro 10 giorni dalla comunicazione di conclusione delle indagini tutta la relativa documentazione.

In data 7 dicembre 2022 la USD Athletic Carpi 2021 depositava memorie integrative con le quali dava atto della pubblicazione del dispositivo di proscioglimento del Presidente della USD Athletic Carpi. Successivamente, con memoria integrativa del 12 dicembre 2022, depositava anche le motivazioni della sentenza.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 14.12.2022.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Dirimente ai fini della decisione della presente controversia è l’esistenza di una liberatoria sottoscritta dal calciatore, non disconosciuta, e frutto di un accordo tra le parti in ordine al trasferimento del calciatore presso la AC Prato.

Dell’esistenza della liberatoria il calciatore non ha dato atto nel ricorso proposto innanzi alla CAE, né risulta agli atti che lo stesso l’abbia mai impugnata se non all’esito delle difese del sodalizio innanzi alla CAE, per evidenziarne la nullità per preteso vizio del consenso.

La liberatoria appare, pertanto, valida e pienamente efficace.

Anche il procedimento innanzi alla sezione disciplinare di questo Tribunale, invero, ha accertato l’esistenza di un accordo transattivo tra le parti in ordine al minor periodo di tesseramento, non rilevando alcuna minaccia o tentativo estorsivo da parte della USD Athletic Carpi 2021, rientrando il tutto “in una ordinaria trattativa finalizzata a risolvere un contenzioso con reciproche concessioni”.

La validità della liberatoria assorbe ogni e qualsiasi altra domanda.

La decisione della CAE appare, dunque, corretta e deve essere confermata.

In ultimo, con riferimento alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale, formulata da entrambe le parti, la stessa appare superata dalla circostanza dell’esistenza del procedimento disciplinare n. 79/TFNSD/2022-2023 e quindi dalla piena conoscenza della Procura Federale della vicenda e dei relativi atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Condanna altresì il calciatore Serrotti Matteo, ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS, al pagamento delle spese legali che quantifica nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                       Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 22 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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