F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 100/TFN – SD del 22 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 12484/749pf21-22/GC/gb del 16 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Angelo Galifi, Sebastiano Alicata, Salvatore Moltisanti e della società ASD Arcobaleno Ispica – Reg. Prot. 84/TFN-SD

Decisione/0100/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12484/749pf2122/GC/gb del 16 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Angelo Galifi, Sebastiano Alicata, Salvatore Moltisanti, nonché nei confronti della società ASD Arcobaleno Ispica,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 16 novembre 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. sig. Angelo Galifi, Presidente della ASD Arcobaleno Ispica, della:

A) violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, degli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 44 delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” e delle Circolari del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e del 04.02.2022 prot. N. 9498 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver la società da lui rappresentata chiesto in data 22.04.2022 ed ottenuto (C.U. n. 1248 del 22.04.2022) il rinvio della gara Futura Reggio Calabria / Arcobaleno Ispica valevole per il Campionato di Calcio a 5 di Serie A2 – Gir. D ed originariamente programmata per il 23.04.2022, sulla base dell’accertamento di una sola positività al Covid-19 all’interno del Gruppo squadra e, oltretutto, di un certificato emesso in data 20.04.2022 da un soggetto (il Dott. Sebastiano Alicata) non rivestente la qualifica di Medico sociale che ha anche disposto l’isolamento fiduciario di 4 giorni del Gruppo squadra in luogo della Autorità sanitaria competente;

B) violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’art. 44, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 di un Medico sociale responsabile societario, specialista in medicina dello sport;

C) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, seconda parte, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alle audizioni programmate in data 29.07.2022 e 15.09.2022 innanzi al Collaboratore della Procura Federale.

2) dott. Sebastiano Alicata, nato a Floridia (SR) il 14.01.1952, soggetto che ha svolto attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse della ASD Arcobaleno Ispica, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, degli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 44 delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, e delle Circolari del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e del 04.02.2022 prot. N. 9498 e successivi aggiornamenti, per aver, pur non essendo Medico sociale della predetta società né specializzato in medicina dello sport, emesso in data 20.04.2022 un certificato medico per ottenere il rinvio della gara Futura Reggio Calabria / Arcobaleno Ispica valevole per il Campionato di Calcio a 5 di Serie A2 – Gir. D ed originariamente programmata per il 23.04.2022, nonché per aver disposto l’isolamento fiduciario di 4 giorni del gruppo squadra – a seguito della positività di un solo calciatore - senza poi, oltretutto, verificare che fosse stato rispettato, il tutto come dallo stesso ammesso in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale in data 29.07.2022.

3) sig. Salvatore Moltisanti, dirigente della ASD Arcobaleno Ispica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, seconda parte, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata in data 15.09.2022 innanzi al Collaboratore della Procura Federale.

4) la società ASD Arcobaleno Ispica a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente sig. Angelo Galifi, dal proprio tesserato sig. Salvatore Moltisanti e dal dott. Sebastiano Alicata che ha svolto attività nel suo interesse, così come sopra descritti.

La fase istruttoria

In data 19 maggio 2022 la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 749 pf 21-22, il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Presunta violazione della normativa in materia di protocolli sanitari FIGC da parte della società ASD Arcobaleno Ispica”.

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltra alla segnalazione trasmessa dal sig. Vincenzo Scordino nella sua qualità di Presidente del Bovalino calcio a 5, altra documentazione ritenuta rilevante, nonché disposta l’audizione del segnalante, sig. Scordino, del dott. Sebastiano Alicata, medico della ASD Arcobaleno Ispica, dell’allenatore sig. Fabio Lorefice, del Segretario sig. Carmelo Rizza e del Dirigente Segretario sig. Davide Vitrano.

Veniva altresì disposta l’audizione del Presidente della società ASD Arcobaleno Ispica, all’epoca dei fatti, sig. Angelo Galifi, il quale però, pur ritualmente convocato per due volte, non si presentava, nonché del sig. Salvatore Moltisanti, anch’egli non comparso in occasione della convocazione per l’audizione del 15.9.22.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 4.10.22, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava l’avviso di conclusione indagini.

Non essendo pervenute memorie, la Procura Federale, in data 16.11.22, notificava alle parti l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 13.12.22, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 13.12.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale e l’avv. Fabio Lorefice per i deferiti sig. Angelo Galifi e società ASD Arcobaleno Ispica.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento concludeva per il suo accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Angelo Galifi, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per il sig. Sebastiano Alicata, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per il sig. Salvatore Moltisanti, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- per la società ASD Arcobaleno Ispica, euro 10.000,00 di ammenda.

L’avv. Lorefice, per le parti deferite, precisava che la contestazione mossa dalla Procura Federale, relativamente alla violazione dei protocolli Covid, era afferente a condotte non sussumibili nella fattispecie violativa contestata, in relazione alla quale chiedeva pertanto il proscioglimento dei propri assistiti.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il deferito dott. Sebastiano Alicata vada prosciolto dall’ addebito allo stesso ascritto, ritenendo invece provata la responsabilità dei deferiti sigg.ri Salvatore Moltisanti ed Angelo Galifi, quest’ultimo limitatamente alla violazione ascritta al capo 1. C), per le motivazioni appresso specificate.

Il procedimento in oggetto trae origine da una nota del Sig. Scordino Vincenzo, Presidente del Bovalino Calcio a 5, con la quale veniva segnalato alla Procura Federale il mancato rispetto del protocollo Covid in occasione della gara Polisportiva Futura – Arcobaleno Ispica, del campionato di calcio a 5 serie A/2, programmata per il 23.4.22, ma rinviata, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, dalla competente Divisione calcio a 5.

L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale consentiva di accertare che, in data 22.4.22, l’Arcobaleno Ispica inviava una pec alla Divisione Calcio a 5 con la quale segnalava un “caso di positività al Covid 19, come certificato dall’Asp di Ragusa” del calciatore D.B.D. e, contestualmente chiedeva il rinvio della gara di campionato Serie A/2 girone D, del 23.4.22.

Alla suddetta comunicazione veniva allegata la certificazione del “medico sociale” dott. Alicata, la certificazione di positività del tesserato con relativa prescrizione dell’ASP di Ragusa di permanenza domiciliare, nonché l’elenco del “gruppo squadra”.

Veniva altresì precisato nella missiva che, come da protocolli vigenti, era “stata predisposta l’effettuazione di tamponi a tutto il gruppo squadra dal terzo giorno di positività del sig. D.B, sospesi gli allenamenti fino all’esito dei tamponi e messo in auto sorveglianza tutto il gruppo squadra”.

Occorre evidenziare che la certificazione del dott. Alicata, nell’attestare la positività del calciatore con conseguente isolamento a termini di legge, si limitava a precisare le date nelle quali si erano svolti gli allenamenti della prima squadra.

In riscontro a tale comunicazione, la Divisione calcio a 5 chiedeva alcune delucidazioni sia in ordine al rilascio da parte della competente autorità sanitaria di un “provvedimento di quarantena” per i “contatti stretti” o “ad alto rischio”, sia in ordine ai requisiti professionali del medico certificatore, dott. Alicata, soggetto risultato non tesserato per la società richiedente.

Con successiva pec, la società forniva gli estremi del dott. Alicata e precisava che il gruppo squadra si trovava in regime di “ auto sorveglianza …fino al responso dei tamponi da effettuare sabato 23 come da normativa vigente”.

All’esito del suddetto scambio di corrispondenza (non risultando versate in atti ulteriori comunicazioni) la Divisione Calcio a 5, con CU n. 1248 del 22.4.22, disponeva il rinvio della gara Polisportiva Futura – Arcobaleno Ispica del 23.4.22.

Rileva preliminarmente il Tribunale che, al di là dell’improprio utilizzo del termine “quarantena” da parte del dott. Alicata in sede di audizione, non risulta in atti alcun provvedimento in tal senso, né da parte del predetto sanitario, né tantomeno della competente autorità sanitaria; successivamente al riscontrato caso di positività, infatti, la società procedeva, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, ed in particolare delle Circolari del Ministero della Salute e delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC – versione 8”, a porre in essere le misure precauzionali per tutto il gruppo squadra, sottoponendolo al regime di auto sorveglianza (cd “bolla”), senza però che sia stato disposto, non ricorrendone i presupposti, alcun provvedimento di quarantena, come peraltro evidenziato nello stesso capo di incolpazione. Una volta accertata la positività del calciatore, la Arcobaleno Ispica, conformemente a quanto previsto dal CU n. 37 stagione 20212022 della Divisione C/5, ne disponeva l’allontanamento dalla squadra (punto 2 CU 37 cit), trasmettendo altresì, via pec, la relativa comunicazione alla Divisione Calcio a 5 (punto 3 CU 37 cit).

Per quanto di interesse, non può non evidenziarsi come, anche nella pec di riscontro alla richiesta di delucidazioni, la società abbia ribadito l’esistenza di un unico caso di positività, con conseguente auto sorveglianza del resto del gruppo.

Alla luce di tali emergenze istruttorie alcuna violazione disciplinare appare ascrivibile alla Arcobaleno Ispica relativamente al rinvio della gara in argomento, avendo in tal senso provveduto la competente Divisione Calcio a 5, nonostante la situazione sanitaria della squadra, ed in particolare la presenza di un unico calciatore positivo, fosse stata fedelmente rappresentata sia in occasione della comunicazione iniziale, che dei successivi chiarimenti.

Il Tribunale ritiene altresì che i deferiti, sig. Angelo Galifi e dott. Sebastiano Alicata, vadano prosciolti anche in ordine alla contestazione loro ascritta in relazione alla violazione dell’art. 44 co. 2 NOIF.

Rileva il Collegio come le disposizioni di cui all’art. 44 NOIF e pertanto anche quella concernente “ l’obbligo di tesserare un medico sociale responsabile sanitario” siano rivolte, come precisato nel titolo della norma, esclusivamente alle società professionistiche.

Le stesse normative che si sono succedute in materia di protocolli Covid, attesa la natura non cogente di tale disposizione per le società dilettantistiche, hanno previsto per queste ultime, qualora prive di medico sociale, la facoltà di avvalersi di un “medico di riferimento” per i necessari adempimenti sanitari.

L’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 44 NOIF esclusivamente alle società professionistiche non ha, peraltro,  subito alcuna modifica neanche nel periodo di emergenza Covid, come si evince dalle stesse “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC – versione 8”, che, nel definire la gestione dei protocolli, precisano che “non sussiste obbligo per le società/associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che non vi fosse l’obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca preemergenza”.

La normativa federale non prevede pertanto alcun obbligo di tesseramento di un medico sociale per le società che partecipino al campionato nazionale di Calcio a 5, prescrivendo, laddove necessario, la presenza obbligatoria di un medico di riferimento, non necessariamente specializzato in medicina dello sport, ad esempio in occasione dello svolgimento di gare casalinghe. (vd CU n. 1 LND).

Anche sotto tale profilo si impone pertanto il proscioglimento dei deferiti dall’incolpazione loro ascritta.

In ordine alle residue contestazioni in capo al sig. Galifi (capo 1. C) ed al sig. Moltisanti (capo 3) il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte.

Come si evince dalla documentazione versata in atti, il Presidente Galifi, pur ritualmente convocato in due occasioni dalla Procura Federale, non si presentava alle audizioni programmate in data 29.7.22 e 15.9.22.

Analogamente il sig. Moltisanti, ritualmente convocato per l’audizione programmata il 15.9.22, non si presentava senza fornire giustificazione alcuna.

Tali condotte integrano la violazione dell’art. 22 co. 1 CGS, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità poiché contrarie al dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che deve informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti. Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale sia per il sig. Galifi, avendo il predetto contattato il rappresentante della Procura per richiedere un’audizione da remoto, non accordata, sia per il sig. Moltisanti, essendo stato destinatario di un’unica convocazione, peraltro notificata due giorni prima della programmata audizione.

Consegue infine la responsabilità diretta ed oggettiva della ASD Arcobaleno Ispica per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed al tesserato, per la quale si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Sebastiano Alicata. Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Angelo Galifi, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per il sig. Salvatore Moltisanti, giorni 30 (trenta) di inibizione;

-per la società ASD Arcobaleno Ispica, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                           Carlo Sica

Depositato in data 22 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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