F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/TFN – SD del 22 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Sante Paniccia Arduini e Fabio Bianchi – Reg. Prot. 52/TFN-SD

Decisione/0102/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7100/581pf2122/GC/CAMS/mg del 22 settembre 2022, depositato il 23 settembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Sante Paniccia Arduini e Fabio Bianchi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 23 settembre 2022, Prot. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, tra gli altri:

- il Sig. Sante Paniccia Arduini, all’epoca dei fatti tesserato quale Segretario per la A.S.D. Aprilia Racing, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del CGS., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Pezone, già Presidente per la SSDARL Aprilia Calcio, di rivestire nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, nonostante il ruolo di “Presidente ufficiale” rivestito dal sig. Marco Ribaudo, consentendo o comunque non impedendo al Pezone di provvedere in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli Francesca Romana Guidobaldi, di conseguenza personalmente consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici Pisa, Campanelli e Guidobaldi.

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 12.7.22. che per quella del 15.7.22.

- il Sig. Fabio Bianchi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod. 118.454) nonché all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore per la A.S.D. Aprilia Racing, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nel vigente testo (articoli 38, comma 1, e 41, comma 3, del testo vigente “ratione temporis”) per aver pacificamente ammesso in sede di audizione di avere, nel corso delle stagioni sportive 201819 e 2019-20, dapprima contattato le calciatrici di interesse per la A.S.D. Aprilia Racing, e poi negoziato (previa condivisione con il sig. Pezone Antonio) e materialmente redatto gli accordi economici di tutte le calciatrici (ad eccezione di Melania Pisa ed un’altra) e dunque anche quelli di Aurora Croce, Giulia Campanelli e Francesca Romana Guidobaldi.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND alla Procura Federale.

In particolare, con atto del 16 novembre 2021, la calciatrice Melania Pisa adiva la Commissione Accordi Economici affermando:

- di essere stata tesserata per la società ASD Aprilia Racing nella stagione sportiva 2020-2021;

- di aver sottoscritto, con la suddetta società, un accordo economico che prevedeva il pagamento, in suo favore, della somma di 3.350,00;

- che, tuttavia, l’accordo economico depositato dalla società prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 2.250,00, in luogo della somma di 3.350,00 di cui all’accordo economico dalla stessa sottoscritto; - che nulla aveva ricevuto dalla società.

Tanto premesso, la calciatrice chiedeva alla Commissione Accordi Economici di condannare la società ASD Aprilia Racing al pagamento della complessiva somma di 2.250,00, quale importo indicato sul contratto depositato.

Al ricorso la calciatrice allegava, tra gli altri documenti, Copia Accordo Economico depositato in FIGC con firma falsificata Pisa Melania.

Il giudizio non veniva deciso dalla Commissione Accordi Economici, essendo intervenuto un accordo tra le parti. La Commissione, tuttavia, attesi i fatti denunciati dalla calciatrice, trasmetteva l’intero incartamento alla Procura Federale per quanto di competenza. La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 24 marzo 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 581pf 21-22, avente ad oggetto: “Presunte irregolarità circa la sottoscrizione e l’adempimento dell’accordo economico stipulato tra la società ASD Aprilia Racing e la tesserata Melania Pisa.”

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre agli atti trasmessi dalla Commissione Accordi Economici, l’organigramma della società ASD Aprilia Racing, gli accordi economici riguardanti le calciatrici tesserate per la società ASD Aprilia Racing nella s.s. 2020- 21, i provvedimenti emessi dalla CAE a seguito dei ricorsi proposti nelle s.s. 2020-21 e 2021-22 dalle calciatrici della ASD Aprilia Racing, lo storico posizione di tesseramento di Antonio Pezone, Marco Ribaudo e Sante Paniccia Arduini.

Sempre in via istruttoria, la Procura Federale procedeva all’audizione delle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli, Francesca Romana Guidobaldi nonché dell’allenatore Fabio Bianchi e del vice Presidente della ASD Aprilia Racing, Paolo Arcivieri.

La Procura provvedeva a convocare anche il Presidente della società, sig. Marco Ribaudo, nonché il segretario della stessa, sig. Sante Paniccia Arduini, ma entrambi non comparivano, senza giustificato motivo.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, la Procura Federale notificava ai sigg.ri Antonio Pezone, Marco Ribaudo, Paolo Arcivieri, Sante Puniccia Arduini, Fabio Bianchi e alle società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio l’avviso di conclusione delle indagini.

Con atto del 22 settembre 2022, la Procura procedeva alla separazione della posizione del sig. Paolo Arcivieri con la formazione di un autonomo fascicolo procedimentale.

In data 23 settembre veniva notificato agli incolpati l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 20 ottobre 2022.

La fase predibattimentale

Con atto del 18 ottobre 2022, il sig. Fabio Bianchi chiedeva al Tribunale Federale Nazionale un differimento dell’udienza avendo ricevuto la notifica dell’atto di deferimento in una data non compatibile con il rispetto dei termini di comparizione.

In data 19 ottobre 2022, la Procura Federale depositava le proposte di accordo, ex art. 127 CGS, raggiunte con i sigg.ri Antonio Pezone e Marco Ribaudo e con le società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio.

Il dibattimento

All’udienza del 20 ottobre 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Pierpaolo Cacciotti, in rappresentanza dei sigg.ri Antonio Pezone e Marco Ribaudo e delle società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio.

Il Tribunale, preso atto dell’istanza depositata dal sig. Fabio Bianchi, attesa la fondatezza della stessa, non essendo stati rispettati i termini a comparire, e ritenuto necessario trattare congiuntamente le posizioni dei sigg.ri Fabio Bianchi e Sante Paniccia Arduini, disponeva lo stralcio della posizione degli stessi, rinviando la trattazione del procedimento nei loro confronti all’udienza del 17 novembre 2022.

Per ciò che concerneva la posizione degli altri deferiti, il Tribunale, sentite le parti presenti in udienza, le quali confermavano il contenuto degli accordi ex art. 127 CGS depositati, ritenuti sussistenti i presupposti di cui alla citata norma, dichiarava l’efficacia degli accordi, irrogando le sanzioni ivi contemplate.

All’udienza del 17 novembre 2022 compariva solo l’Avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale.

Il Tribunale, preso atto che l’ordinanza del 20 ottobre 2022, contenente l’avviso di fissazione dell’udienza, comunicata con raccomandata postale, risultava disponibile al ritiro da parte del sig. Fabio Bianchi da una data non compatibile con il rispetto dei termini a comparire, ritenuto di mantenere congiunta la trattazione delle posizioni dei deferiti, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 21 dicembre 2022, disponendo l’abbreviazione del termine di comparizione a giorni 7.

All’udienza del 21 dicembre 2022, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Luca Sanzi in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Sante Paniccia Arduini, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Fabio Bianchi, mesi 4 (quattro) di squalifica. Nessuno dei deferiti compariva all’udienza.

La decisione

1. Attesa la mancata comparizione dei deferiti e la circostanza che nessuno dei due abbia depositato memorie difensive, il Tribunale dà, preliminarmente, atto della regolarità delle notifiche sia relative all’avviso di conclusione delle indagini ed all’atto di deferimento e sia relative all’avviso di fissazione dell’udienza.

In particolare, considerato che al momento dell’instaurazione del procedimento il sig. Sante Paniccia Arduini era tesserato presso la ASD Aprilia Racing, le notifiche allo stesso sono state regolarmente eseguite presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, mentre le notifiche eseguite al sig. Fabio Bianchi sono state regolarmente eseguite presso l’indirizzo di residenza dello stesso a mezzo raccomandata postale.

Va sottolineato che, nel caso di specie, l’art. 53 comma 5 lett.a), n.1, CGS FIGC, contrariamente all’ipotesi di cui al n. 2 del medesimo articolo, non obbliga la società a fornire all’organo procedente la prova dell’avvenuta comunicazione all’interessato, dovendosi, quindi, presumere, proprio in ragione del rapporto di tesseramento in atto al momento dell’instaurazione del procedimento (stagione sportiva 2021/2022), che il deferito sia stato pienamente informato degli atti del presente procedimento.

2. Come innanzi detto, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Accordi Economici in ordine ad irregolarità dell’accordo economico della calciatrice della ASD Aprilia Racing Melania Pisa.

In particolare, la Commissione Accordi Economici ha segnalato alla Procura che l’accordo economico sottoscritto dalla calciatrice sarebbe risultato diverso da quello depositato dalla società, il quale avrebbe previsto un compenso inferiore a quanto pattuito ed avrebbe recato una firma diversa da quella riferibile alla calciatrice.

A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, anche mediante l’audizione di numerosi soggetti, e dagli atti esibiti dalla stessa è possibile ritenere provate le seguenti circostanze:

- gli accordi economici depositati dalla società ASD Aprilia Racing, riferibili alle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli e Francesca Romana Guidobaldi, sono diversi da quelli dalle stesse sottoscritti.

Sul punto, difatti, tutte le calciatrici, in sede di audizione, hanno disconosciuto l’accordo depositato in FIGC nel suo contenuto economico, inferiore a quello dalle stesse pattuito e sottoscritto. Le calciatrici Melania Pisa, Giulia Campanelli e Francesca Romana Guidobaldi hanno altresì disconosciuto la firma apposta sull’accordo economico depositato dalla società in FIGC.

La diversità degli accordi economici è stata, inoltre, confermata dall’allenatore, sig. Fabio Bianchi, il quale, nell’ammettere di aver redatto gli accordi economici di tutte le calciatrici ad eccezione di quello di Melania Pisa, allorquando gli sono stati mostrati gli accordi economici depositati, ha così risposto: “…mi sembrano strani gli accordi economici che lei mi ha mostrato. Io ricordo benissimo che avevo un accordo con le ragazze Campanelli, Guidobaldi e Croce che non è quello che mi ha mostrato. Quella non è la mia calligrafia”. “…D. Quindi lei ritiene che siano stati depositati contratti diversi rispetto a quelli da lei compilati? R. A questo punto penso proprio di si perché le ragazze hanno firmato davanti ai miei occhi quindi se lei mi mostra questi contratti significa che o ne hanno firmato un altro dopo aver firmato quello davanti a me oppure qualcuno della società ha riscritto il contratto e lo hanno depositato così”.

- pur risultando amministratore di diritto il sig. Marco Ribaudo, la società in realtà era gestita dal sig. Antonio Pezone, suocero del sig. Ribaudo e presidente della SSDARL Aprilia Calcio.

Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni di tutti i soggetti sentiti dalla Procura.

Le calciatrici, in particolare, hanno riferito di non aver mai sentito nominare e di non conoscere il sig. Marco Ribaudo, avendo sempre pensato che il Presidente della società fosse Antonio Pezone.

Il sig. Fabio Bianchi ha dichiarato: Pezone è il presidente, il proprietario e non si muove foglia se lui non vuole.

Lo stesso Fabio Bianchi ha riferito che le decisioni in ordine alle calciatrici da tesserare venivano concordate con il sig. Pezone. Il sig. Paolo Arcivieri, vice presidente della società, ha, a sua volta, dichiarato: Il sig. Antonio Pezone non ha un ruolo nell’Aprilia Racing. Per me è il padrone di tutto, anche del centro sportivo in cui giocavamo con l’Aprilia Racing.

Considerato che è equiparabile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge colui che, di fatto, svolge la stessa funzione, nonché chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, può certamente ritenersi provata la circostanza che il sig. Antonio Pezone abbia, di fatto, senza, pertanto, alcuna investitura formale, esercitato le funzioni di Presidente della Aprilia Racing.

Dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria emerge, difatti, che le decisioni relative all’organizzazione societaria e agli accordi economici nonché al tesseramento delle calciatrici, e dunque lo svolgimento di quelle che sono le attività tipiche dell’incarico di presidente di società calcistica, venivano assunte esclusivamente dal sig. Antonio Pezone.

Emerge, altresì, che tali attività venivano svolte dal sig. Pezone in modo non episodico o occasionale bensì in maniera continuativa.

3. Premesse tali circostanza, in mancanza delle quali l’addebito di cui al primo capo di incolpazione mosso nei confronti del sig. Sante Paniccia Arduini non avrebbe ragion d’essere, è possibile passare a considerare le contestazioni oggetto di deferimento.

3.1 Come visto, la Procura contesta al sig. Sante Paniccia Arduini di aver consentito o comunque non impedito al sig. Antonio Pezone di rivestire il ruolo di Presidente di fatto in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing e di aver, di conseguenza, consentito o comunque non impedito l’alterazione degli accordi economici sottoscritti dalle calciatrici.

L’imputazione è, dunque, stata formulata in termini di condotta omissiva.

È noto che una condotta omissiva potrà aver rilievo solo nel caso in cui, indipendentemente dal verificarsi di un determinato evento, a carico del soggetto che ha posto in essere detta condotta, sussista un obbligo giuridico di intervenire, in altri termini, la condotta si sostanzia nel non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma (omissione propria); ovvero allorquando il soggetto abbia in capo a sé la cd. "posizione di garanzia", ossia, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità lo stesso è tenuto a garantire (omissione impropria).

Ciò in virtù dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

La posizione di garanzia può avere la sua fonte in una legge, in un contratto e può essere generata non solo da un'investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 20050).

La posizione di garanzia richiede, inoltre, l'esistenza in capo al garante di concreti poteri impeditivi dell'evento.

Va evidenziato, inoltre, che, proprio nel caso di omissione impropria, non solo è necessario il verificarsi dell’evento dannoso, ma deve sussistere una rigorosa prova in ordine al rapporto di causalità, nel senso che occorre dimostrare che l’evento non si sarebbe verificato laddove l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli.

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene non sussistere, a carico del sig. Sante Paniccia Arduini, una responsabilità per i fatti contestati con il primo capo di incolpazione.

Sotto un primo profilo, va rilevato, difatti, che la condotta che sarebbe stata omessa non è prevista da alcuna norma.

Sotto altro profilo non può neppure configurarsi, in capo al sig. Sante Paniccia Arduini, una posizione di garanzia.

Il sig. Sante Paniccia Arduini, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di segretario della A.S.D. Aprilia Racing.

Ebbene, in virtù della suddetta qualifica non è in alcun modo configurabile l’esistenza di una posizione di garanzia, tale da individuare, in capo allo stesso, un obbligo giuridico di impedire l’evento.

Quale segretario della società, inoltre, lo stesso non aveva alcun obbligo di controllo o vigilanza in ordine all’attività gestoria svolta dai vertici societari.

Né, tantomeno, è possibile riconoscere in capo allo stesso un potere impeditivo dell'evento.

E ciò sia laddove l’evento lo si voglia configurare nell’attività gestoria posta in essere dal sig. Antonio Pezone e sia laddove lo si voglia configurare nell’alterazione, in sfavore delle atlete, degli accordi economici depositati in Federazione, come sostiene la Procura Federale.

A ciò si aggiunga che, con riferimento a tale ultimo profilo, dagli atti di causa non emerge neppure che il sig. Sante Paniccia Arduini abbia avuto, o potuto avere, conoscenza dell’alterazione degli accordi economici sottoscritti dalle calciatrici.

Dagli atti, difatti, emerge che il sig. Sante Paniccia Arduini non ha partecipato né alle trattative né alla stipula degli accordi economici.

Inoltre, in sede di audizione, sia il vice presidente della società, sig. Arcivieri, e sia il sig. Fabio Bianchi hanno dichiarato che le questioni amministrative riguardanti i tesseramenti e gli accordi economici delle calciatrici venivano sbrigate dalla segreteria del sig. Antonio Pezone, nelle figure dei sigg. Stefano Lumini e Orfeo Palumbo.

Il sig. Bianchi ha anche aggiunto: lo scrivevo materialmente gli accordi economici delle calciatrici, poi li lasciavo a Stefano Lumini, che li portava alla firma per il tesseramento dopo l'ok del presidente Pezone.

Ed alla domanda su cosa facesse il sig. Sante Paniccia Arduini, il sig. Fabio Bianchi ha risposto: Veramente lui è l'autista dei ragazzi, li porta al campo e alla fermata della metro. Svolge il servizio navetta per Pezone ma non fa parte della società, che io sappia. Però io manco da un po' quindi potrebbero averlo inserito.

Tali circostanze, dunque, inducono a ritenere la mancata conoscenza, da parte del sig. Sante Paniccia Arduini, dell’alterazione degli accordi economici.

Per tali motivi, il Tribunale ritiene che il sig. Sante Paniccia Arduini vada prosciolto per i fatti di cui al primo capo di incolpazione.

3.2 Discorso diverso va fatto con riferimento al secondo capo di incolpazione.

Dagli atti emerge che la Procura Federale, ai fini della relativa audizione, ha convocato, per le date del 12.7.22 e 15.7.22, il sig. Sante Paniccia Arduini e che lo stesso, senza alcuna giustificazione, non si è presentato.

Tale comportamento integra la violazione dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS.

Scopo delle audizioni che sono disposte dalla Procura Federale è quello di assumere informazioni o notizie sulle indagini in corso. Tali notizie e informazioni debbono essere fornite dai soggetti indicati dall’art. 2 CGS, a prescindere dal ruolo o dalla posizione che gli stessi rivestano al momento dell’audizione.

Difatti, ciò che rileva, nell’ottica degli interessi cui l’ordinamento sportivo mira a tutelare, è il ruolo che il soggetto chiamato a fornire le suddette informazioni rivesta al momento dei fatti.

Ragionare diversamente significherebbe consentire ai soggetti di cui all’art. 2 CGS di poter arbitrariamente ed elusivamente sottrarsi ad un obbligo sanzionabile disciplinarmente.

4. Passando a considerare la posizione del sig. Fabio Bianchi, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dello stesso per i fatti contestati.

L’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico stabilisce che I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.

A sua volta, l’art. 40, comma 3, del medesimo Regolamento prevede che Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica. In virtù di tali norme, dunque, i tecnici non possono trattare, direttamente o indirettamente, o comunque svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori.

Nel caso di specie, dagli atti risulta pacificamente che il sig. Fabio Bianchi, allenatore della A.S.D. Aprilia Racing, abbia, non solo contattato le calciatrici di interesse per la società, ma anche concordato (previa condivisione con il sig. Pezone) e materialmente redatto gli accordi economici delle stesse.

Ciò, in particolare, risulta, oltre che dalle dichiarazioni confessorie rese dal sig. Fabio Bianchi in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, anche dalle dichiarazioni delle calciatrici Aurora Croce, Giulia Campanelli e Francesca Romana Guidobaldi. Di qui la responsabilità del sig. Fabio Bianchi per la violazione dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico.

5. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, con riferimento al Sig. Bianchi, ritiene di mitigare le richieste della Procura, ex art.13 comma 1 lett. e) GCS FIGC, attesa sia la condotta assolutamente collaborativa tenuta dal predetto, le cui dichiarazioni hanno permesso di far luce sulla vicenda in esame, e sia la circostanza che il sig. Bianchi ha ammesso i fatti contestati.

Con riferimento, infine, alla posizione del Paniccia, alla luce di quanto sopra ampiamente esposto il Tribunale ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sante Paniccia Arduini, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Fabio Bianchi, mesi 2 (due) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI

Salvatore Accolla                                                     IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                      Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 22 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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