F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFNT del 23 Dicembre 2022 (motivazioni) – Cristiano Loi e Federica Corcheddu per Riccardo Loi / ASD Leoni Calcio – Reg. Prot. 18/TFN-ST

Decisione/0015/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0018/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente

Giovanni Chiappiniello – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 dicembre 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Cristian Loi e Federica Corcheddu per il figlio Riccardo Loi (calciatore minorenne n. 27.09.2007 – matr. 2462569) nei confronti della società ASD Leoni Calcio (matr. 952018) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con atto depositato il 22 novembre 2022, i Sig.ri Cristian Loi e Federica Cordeddu, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Riccardo Loi, proponevano ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS contro la A.S.D. Leoni Calcio, al fine di richiedere lo svincolo dalla predetta società per cambio di residenza del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F.

Allegavano alla domanda: certificato di residenza rilasciato dal Comune di Cagliari; certificazione di Iscrizione e Frequenza rilasciata dall’istituto Di Istruzione Superiore “D. A. AZUNI” di Cagliari.

In data 20 dicembre 2022, la A.S.D. Leoni Calcio notificava via PEC a questo Tribunale “di aver raggiunto l’accordo con i genitori/tutori del calciatore Loi Riccardo, e di aver già provveduto allo svincolo del calciatore nei termini federali, come da documento allegato e firmato elettronicamente”.

All'udienza del 20 dicembre 2022, svoltasi in modalità videoconferenza, nessuno compariva, né per la parte ricorrente, né per la società intimata.

In sede di udienza, si procedeva alla preliminare constatazione dell'omesso versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Tanto premesso, il procedimento veniva posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile.

Invero, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del C.G.S. è disposto che: “ A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.

I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Il comma 3 della medesima disposizione, inoltre, sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, sancisce che “3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.

Rileva il Collegio che agli atti non risulta il pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, né mediante copia della disposizione di bonifico irrevocabile, né in altra forma equipollente.

Pertanto – in disparte qualsiasi considerazione di natura sostanziale in merito alla cessazione della materia del contendere tra le parti, in conseguenza dell’intervenuto accordo tra le stesse e dello svincolo operato medio tempore dalla società resistente – poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, la domanda deve essere definita in rito, con la dichiarazione di irricevibilità del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                            Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 23 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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