F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFNT del 29 Dicembre 2022 (motivazioni) – Richiesta di Giudizio del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 – Reg. Prot. 20/TFN-ST

Decisione/0016/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0020/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Angelo Perta – Componente

Massimo Vasquez-Giuliano – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 dicembre 2022, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS proposta dal Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 al fine di verificare la regolarità del tesseramento e dello status di formato del calciatore Defreitas Siqueira Lucas (n. 22.7.2000 – matr. 3019547) in favore della società ASD L84 (matr. 934150) – Gara del 30.11.2022 L84 / Petrarca Calcio A 5 (matr. 780408),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso dell’1.12.2022, proposto innanzi al Giudice sportivo della Divisione Calcio a Cinque, la Società Petrarca Calcio a Cinque chiedeva, ex art. 10 co. 6 CGS, la sconfitta a tavolino in danno della società L 84, per avere quest’ultima, in occasione della gara di Coppa della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, disputata in data 30.11.2022, schierato un numero di calciatori “formati” non conforme alle disposizioni di cui ai CC.UU. nn. 1 del 19.07.2022 e 14 del 12.08.2022. A parere della reclamante, infatti, era stato violato l’obbligo, ricadente sulle società di serie A, di impiegare in gara almeno sette giocatori “formati”, atteso che tra i sette giocatori nella circostanza schierati dalla società L 84, compariva anche tale sig. Defreitas Siqueira Lucas, risultante come “formato” all’interno del registro informatico, ma di fatto in posizione irregolare a causa dell’irregolarità del suo tesseramento. A riprova della commessa violazione, la ricorrente evidenziava come il calciatore fosse già stato attinto da provvedimento disciplinare ex art. 126 CGS (sanzione a quattro giornate di squalifica), per aver falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato all’estero, sebbene risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla Federazione nazionale brasiliana. In ogni caso, il ricorso della Società Petrarca si basava sulla duplice doglianza afferente sia alla violazione perpetrata dalla L 84 con riferimento al numero massimo di calciatori “non formati” impiegati in gara, sia, e più drasticamente, sulla originaria invalidità/illegittimità/nullità del tesseramento del calciatore Defreitas.

Si costituiva in giudizio la società L 84, la quale contestava tutto l’ex adverso dedotto, anche e soprattutto perché, precedentemente coinvolta anch’essa innanzi agli organi di giustizia disciplinare per la vicenda che aveva riguardato il Defreitas, all’esito del procedimento era stata prosciolta da ogni addebito.

Ecco allora che il Giudice sportivo, avvertita la preliminare esigenza di verificare la regolarità del tesseramento del sig. Defreitas Siqueira Lucas, prima di esprimersi sulla regolarità della gara Petrarca / L 84 del 30.11.2022, previa sospensione del procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS, rimetteva gli atti innanzi a questo TFN - Sez. Tesseramenti, al fine di chiarire se fosse o meno regolare il citato tesseramento.

Nel procedimento avviato innanzi a questo Tribunale federale, si costituiva in giudizio la società L 84, la quale, preliminarmente, invocava il rispetto del principio del ne bis in idem, in quanto, a suo dire, la questione inerente alla mendace dichiarazione del calciatore in occasione del suo tesseramento, dovevasi considerare già definita nella sede disciplinare, conclusasi col già concordato provvedimento ex art. 126 CGS in danno del calciatore, nonché con il proscioglimento innanzi alla CFA, sia della società L 84 che del suo Presidente e dei suoi dirigenti. Nel merito, la società L 84 insisteva per la regolarità della posizione del calciatore.

Nei termini, formulava richiesta di intervento, ex art. 81 CGS, il calciatore Defreitas Siqueira Lucas, il quale, sulla non opposizione delle altre parti ed in quanto evidentemente titolare di una posizione soggettiva esposta a potenziali danni, veniva ammesso a stare in giudizio in qualità di terzo.

In breve, anche il calciatore contestava la improcedibilità/inammissibilità/irricevibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, e ciò per il fatto che gli organi di giustizia sportiva avevano già esaminato quanto emerso in seguito ad altro ricorso, con il quale veniva appunto denunciata la irregolare posizione del calciatore medesimo, schierato dalla L 84 come giocatore “mai tesserato all’estero” malgrado egli fosse già stato precedentemente tesserato per società affiliate alla Federazione nazionale brasiliana. Fatti sui quali, a parere della difesa del Defreitas, si era già formato il giudicato e di conseguenza non più sindacabili in questa sede. Nell’occasione, inoltre, si lamentava anche la violazione del termine perentorio di cui all’art. 89 CGS da parte della società ricorrente, la quale, secondo l’assunto difensivo, avrebbe dovuto proporre il ricorso ai sensi del comma 1 lettera a), e cioè nei trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare (i.e., all’esito delle decisioni nn. 36/TFN-SD e 36/CFA) e non affidarsi alla richiesta di trasmissione degli atti rivolta al Giudice sportivo, per aggirare l’ostacolo del termine nel frattempo scaduto. Nel merito, insisteva per la legittimità, validità e regolarità del tesseramento del sig. Defreitas, conseguentemente per la corretta attribuzione al calciatore dello status di “formato in Italia”.

La difesa della società ASD L 84, inoltre, eccepiva in udienza la tardività della costituzione in giudizio della società Petrarca Calcio a 5, e in ordine a tale rilievo il Collegio, constatatane la fondatezza, disponeva con ordinanza la inutilizzabilità delle relative memorie nonché la inammissibilità della correlata richiesta della parte di essere sentita. Al contrario, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza sul punto (ex plurimis, v. CFA 1° Sezione del 16.12.2021 - Decisione 0049 2021-2022 / Registro procedimenti n. 0054/CFA/2021-2022), veniva ammessa la costituzione in giudizio della predetta società, unitamente alla contestuale partecipazione all’udienza del Presidente Morlino. In ogni caso, la difesa della società svolgeva le proprie argomentazioni a sostegno dell’assunto della irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas per la società ASD L84.

IN DIRITTO

Preliminarmente, va rigettata la eccezione sollevata dalla difesa del Defreitas, relativa alla violazione del termine di cui all’art. 89 CGS. Ed invero, il rilievo difensivo non può esser accolto proprio in virtù di quanto disposto dalla richiamata norma, in forza della quale - si precisa - il procedimento che si instaura innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale può essere avviato, legittimamente, su richiesta, oltre che (a) della parte interessata e/o comunque (c) della Federazione, delle Leghe, etc, anche (b) “su richiesta degli organi di giustizia sportiva ………. che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento ….”. La interpretazione letterale della citata norma non lascia dubbi, prevedendo espressamente, tra le opzioni ammesse, quella ad impulso dell’organo di giustizia sportiva, la cui valutazione - rimettere o meno gli atti innanzi al Tribunale Federale - resta in ogni caso discrezionale, stante l’assenza di un obbligo specifico sul punto. E pertanto, se il Giudice sportivo investito della questione ritiene di poterla decidere in autonomia e senza necessità di un preliminare intervento del TFN Sez. Tesseramenti, decide e basta, con la esclusione di ulteriori inutili passaggi. In buona sostanza, alla base della decisione di rimettere la questione innanzi al Tribunale federale, deve esserci sempre la libera valutazione dell’organo di giustizia sportiva, poiché, diversamente opinando, quella che dovrebbe essere una semplice facoltà riservata agli organi medesimi, rischierebbe di diventare, senza giustificazione e contro il dato letterale, un obbligo non previsto. Per tale ragione, alcuna violazione è stata perpetrata dalla società ricorrente rispetto ai termini previsti dall’art. 89 CGS.

Quanto, poi, alla supposta violazione, sollevata da entrambe le parti, del principio del ne bis in idem, il Collegio ritiene infondata anche la indicata eccezione, non foss’altro perché la questione del tesseramento del calciatore Defreitas non è mai stata affrontata, prima d’ora, dal TFN - Sez. Tesseramenti (organo di giustizia, come noto, funzionalmente competente nella materia de qua). Ed invero, il presente procedimento, scaturito dalla formale richiesta del Giudice sportivo, costituisce un novum rispetto al precedente procedimento disciplinare, tra l’altro caratterizzato da un petitum diverso. In realtà, nel passato procedimento sono stati valutati i comportamenti e le azioni del calciatore, della società L 84 e dei suoi dirigenti da un punto di vista esclusivamente disciplinare; prova ne sia che il Defreitas, chiedendo ed ottenendo ex art. 126 CGS la squalifica per le mendaci dichiarazioni lui attribuite dalla Procura Federale, ha definito, unicamente, la sua posizione in relazione all’addebito contestato ed in qualche modo ammesso in occasione della sua audizione, allegata in atti, avvenuta in data 28.05.2021. Altra cosa, invece, l’odierno procedimento, volto all’esame e alla valutazione di tutt’altro aspetto della vicenda, ovverosia l’incidenza che quella mendace dichiarazione possa avere avuto sulla regolarità del tesseramento nonché su quella relativa allo status di formato in Italia. Peraltro, se nel pregresso giudizio disciplinare è stata presa in esame la condotta tenuta dal Defreitas esclusivamente in relazione all’aggiornamento della posizione di tesseramento con la società ASD L84, nel presente giudizio necessariamente deve considerarsi la condotta tenuta dal calciatore in epoca precedente (maggio 2017), al momento del suo primo tesseramento in Italia con altra società sportiva (Aosta Calcio a 5), la cui regolarità o meno come si dirà in appresso, riverbera inevitabilmente i propri effetti anche sul successivo tesseramento per la ASD L84, per cui anche sotto il profilo dell’identità storico-fattuale non ricorre senz’altro la medesimezza del fatto che costituisce il presupposto del divieto di bis in idem.

Nel merito, va dichiarata la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84. Ed infatti, dallo storico in atti si rinviene, innanzitutto, che il primo tesseramento in Italia del calciatore risale al 23 maggio 2017 e risulta perfezionato in favore della società Aosta Calcio a 5 con il seguente status: 67 straniero comunitario sgs. Dipoi, dopo alcuni passaggi intermedi, diventato maggiorenne ed acquisito nel frattempo lo status 70, il calciatore, brasiliano di nascita ma di nazionalità portoghese, in data 30.08.2019 risulta tesserato per la società L 84 Calcio a 5, con lo status 70 Dilettanti Com. Mai Tess. Est.

Ora, per maggiore chiarimento della questione devoluta innanzi a questo Collegio, si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare, preliminarmente, l’art. 40 quinquies delle N.O.I.F. (“tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque”), ed in particolare il comma 1, secondo il quale “Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale:

1………………….

2. di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato da:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità”.

Ciò precisato, appare di evidenza palmare il fatto che il Defreitas, già tesserato per Federazioni estere, prima di tesserarsi in Italia avrebbe dovuto, ai sensi del richiamato comma 1, numero 2, dell’art. 40 quinquies NOIF, munirsi di certificato internazionale di trasferimento, nonché di dichiarazione sottoscritta dal giocatore e dalla società contenente il nome della società e Federazione estera con la quale il giocatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; il non averlo fatto, ha evidentemente viziato, sin dall’origine, la procedura di tesseramento che lo ha coinvolto, inficiandone insanabilmente la sua regolarità (per doverosa completezza, si fa presente che, in occasione dell’audizione del 28.05.2021, allegata in atti, alla domanda del collaboratore della Procura Federale, se avesse ottenuto il transfert dalla Federazione brasiliana per il tesseramento in Italia, il Defreitas dichiarava testualmente: “Non lo so e non ero a conoscenza che fosse necessario il transfert”). Pertanto, stabilito che all’epoca del primo tesseramento in Italia da parte del calciatore, incombeva l’obbligo del preventivo transfert internazionale, l’aver aggirato la procedura tramite la mendace dichiarazione con la quale si attestava di “non essere mai stati tesserati per Federazione estera“, ha di certo consentito al calciatore medesimo di tesserarsi per la Federazione italiana, ancorché privo di certificato internazionale di trasferimento e malgrado fosse già stato tesserato per la Federazione brasiliana; nel contempo beneficiando, del tutto indebitamente, della opportunità riconosciutagli dal successivo comma 5, che non prevede alcun transfert, ma soltanto di “presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera ……………” nella ipotesi di “.. giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore a 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D - Divisione Calcio a Cinque”. Insomma, proprio quanto in concreto accaduto, con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di “formato in Italia”. Ed invero, avendo il Defreitas perfezionato il suo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età anteriormente al 30 giugno 2017, ha anche automaticamente assunto, ai sensi del C.U. n. 1 del 17.07.2017 della Divisione Calcio a 5, l’ulteriore status di “Calciatore Formato”, ovverosia tesserato (lett. a): “……… per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017”). Status, peraltro, che a causa della iniziale irregolarità del tesseramento (per assenza del transfert internazionale), il calciatore non avrebbe più potuto conseguire, nemmeno in tempi successivi, stanti comunque le progressive restrizioni intervenute in materia con abbassamento del limite di età del primo tesseramento dal 18° al 16° anno.

Questa originaria irregolarità di tesseramento e di status, come già evidenziato risalente al maggio 2017 all’atto del primo tesseramento in Italia del Defreitas per la società Aosta Calcio a 5, non può evidentemente – per quanto sopra analiticamente esposto – non riversare i propri effetti invalidanti, travolgendolo, anche sul successivo tesseramento del calciatore in questione con la società ASD L84, la cui valutazione di regolarità è stata rimessa a questa Sezione Tesseramenti del TFN dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 e in ordine alla quale questo Giudice non può che sancirne la irregolarità. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84. Manda all’Ufficio Tesseramento per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano                                   Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 29 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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