F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 095/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2022 – U.S. Sestri Levante 1919 S.R.L. – Sig. Stefano Risaliti

Decisione n. 095/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 102/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 102/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Sestri Levante 1919 S.R.L., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 060 del 29.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Umberto Carboni per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 3.12.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Sestri Levante ha impugnato la decisione in epigrafe, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni:

ad essa società, l’ammenda di € 800,00 “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, veniva lasciato aperto un cancello consentendo a persone non  autorizzate di accedere all’area degli spogliatoi dove prendevano parte ad un alterco verbale”;

al Presidente sig. Stefano Risaliti l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 31.01.2023 “per indebita presenza nell’area degli spogliatoi dove rivolgeva espressioni irridenti e implicanti discriminazione per motivi di genere nei confronti di dirigenti della squadra avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della sosta prevista per le festività natalizie”.

Episodi accaduti nel corso ed al termine dell’incontro Sestri Levante – Gozzano del 27.11.2022, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone A.

La reclamante, affidandosi ad un articolato gravame, contesta entrambe le sanzioni.

Con il primo motivo, la reclamante nega che l’apertura di un cancello possa aver provocato l’accesso indebito di estranei all’interno dell’area spogliatoi. Sostiene difatti che da quel cancello, effettivamente aperto al termine della gara, la sola dirigenza delle due squadre (e non già il pubblico) sarebbe entrata in una zona-cuscinetto che divide la tribuna dall’area ove sono ubicati gli spogliatoi, quest’ultima a sua volta separata dalla zonacuscinetto da un altro cancello rimasto sempre chiuso. In altri termini, né la terna arbitrale, né i calciatori delle due squadre, sarebbero mai stati a contatto diretto con persone diverse da quelle indicate in distinta.

Con il secondo motivo, la reclamante contesta le modalità di asserita identificazione del sig. Risaliti da parte del Direttore di Gara, genericamente avvenuta “con la collaborazione dei dirigenti delle due squadre”. Sostiene difatti che esso sig. Risaliti, pur presente nella zona-cuscinetto antistante gli spogliatoi e pur partecipando alla discussione con la dirigenza della società avversaria, non avrebbe pronunciato la frase percepita dal Direttore di Gara, evidentemente attribuibile ad altro soggetto ivi presente.

Con il terzo motivo, la reclamante lamenta, nella comminazione delle sanzioni, la non corretta applicazione della normativa di riferimento (senza tuttavia espressamente richiamarla), sostenendo che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del fatto, pure refertato dal Direttore di Gara, che il Risaliti sarebbe intervenuto nella discussione a tutela della terna arbitrale (aggredita verbalmente da un dirigente del Gozzano) ed in reazione ad una minaccia a lui direttamente pervenuta da altra persona; il Risaliti, inoltre,  non avrebbe pronunciato alcuna frase offensiva (in quanto recante discriminazione di genere) all’indirizzo della Presidentessa Onoraria del Gozzano, tanto che nel referto (la  cui attendibilità fermamente contesta) non sarebbero rilevabili le modalità con cui egli sarebbe stato a sua volta apostrofato. Inoltre, la pronuncia di una frase recante discriminazione di genere sarebbe incompatibile con la circostanza che proprio una donna era stata in passato Vice Presidente della società e che sempre una donna rivestiva la carica di Direttrice amministrativa della società medesima.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento della sanzione dell’inibizione inflitta al proprio Presidente sig. Stefano Risaliti o, in subordine, per la sua riduzione, anche in applicazione delle attenuanti generiche, nonché per la riduzione della sanzione dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo in parte fondato, limitatamente alla misura dell’ammenda comminata. Va premesso che la reclamante, erroneamente, attribuisce la refertazione al Direttore di Gara o alla terna arbitrale, evidenziandone la inattendibilità anche sul presupposto della loro lontananza dal luogo oggetto del diverbio: ciò che non avrebbe consentito, né di percepire con certezza le frasi pronunciate, né la corretta identificazione dei loro autori. In realtà, i provvedimenti del Giudice Sportivo trovano il loro presupposto non già nel referto arbitrale, bensì nel rapporto dei Commissari di Campo regolarmente designati, sigg.ri Pelle Salvatore e Giovinazzo Francesco, rapporto ove essi riferiscono che, dopo aver impartito disposizioni circa l’apertura dei cancelli solo con il proprio consenso, “tale disposizione veniva disattesa in quanto al termine dell’incontro con la presenza ancora della terna arbitrale e squadra veniva aperto un cancello da dove entrava la dirigenza del Gozzano calcio, in particolare il Direttore Generale sig……. che inveiva contro la terna arbitrale proferendo la seguente frase <<pezzi di m…. voi e chi vi ha mandato>>. A questo punto interveniva il Presidente della società Sestri Levante calcio sig. Risaliti Stefano dicendo la seguente frase <<gli arbitri non c’entrano nulla, la prossima volta portatevi il pallottoliere>>. Tale affermazione provocava una discussione animata tra le parti avverse a cui partecipava anche il Direttore Sportivo del Gozzano Calcio sig………. che rispondeva al sig. Risaliti Stefano: <<porta rispetto, devi venire a Gozzano>>. In ultimo il sig. Risaliti si rivolgeva alla Presidentessa Onoraria del Gozzano Calcio sig. ra ………. riferendo: <<se  ne vada con lei non parlo non è uno sport per donna>>. Le persone venivano identificate con la collaborazione dei Dirigenti delle due squadre, che si adoperavano per calmare gli animi”.

Ciò premesso, solo il primo motivo di gravame appare meritevole di accoglimento e suscettibile di incidere sulla misura dell’ammenda (non anche sull’inibizione, per le ragioni che di seguito si esporranno).

Risulta difatti quantomai attendibile la descrizione dello stato dei luoghi da parte della reclamante, non contradetta, in parte qua, dal rapporto dei Commissari di Campo.  Al di là delle discutibili disposizioni da costoro “impartite” circa le modalità di apertura dei cancelli (come tali concernenti la sicurezza delle persone), si deve effettivamente ritenere che il diverbio tra la dirigenza delle due società è intervenuto non già all’interno dell’area direttamente interessata dagli spogliatoi, bensì nell’area ad essa immediatamente adiacente e divisa da quest’ultima da un altro cancello rimasto chiuso. In sostanza, l’accesso ai dirigenti delle due società (e solo ad essi) è stato consentito soltanto nell’area-cuscinetto, sicchè nessun accesso abusivo all’interno dell’area spogliatoi può ritenersi verificato.

La sanzione dell’ammenda deve quindi essere opportunamente ridimensionata ad € 400,00, in tale misura ritenuta congrua per la sola accensione (incontestata) di n. 2 fumogeni.

I restanti due motivi, da esaminarsi congiuntamente, devono ritenersi invece infondati. Già si è detto circa la prova dei fatti contestati e della loro riferibilità, per quanto di ragione, al sig. Stefano Risaliti.

I Commissari di Campo, in numero di due, hanno testualmente e concordemente riportato le frasi da costui pronunciate, sicchè nessun dubbio può residuare in merito, anche indipendentemente dalla presunzione di veridicità comunque assicurata dall’art. 61, comma 1, C.G.S..

Né alcuna attenuante può essere riconosciuta, posto che, al di là dell’intemperanza verbale effettivamente irridente e asseritamente ascritta (del che appare lecito dubitare) siccome a difesa della terna arbitrale, il diverbio con il Direttore Generale della compagine avversa non trova alcuna correlazione con l’espressione con la quale è stata  successivamente apostrofata la Vice Presidente del Gozzano, espressione la cui portata discriminatoria per ragioni di genere non può in alcun modo negarsi.

Vero è invece che tale espressione, talmente assurda nel suo contenuto (di sostanziale negazione del calcio femminile), sembra potersi attribuire più ad una infelice esternazione, piuttosto che ad un intento offensivo. È dunque per tale motivo che, pur a fronte della sanzione minima prevista per tale violazione dall’art. 28, comma 3, C.G.S. (mesi quattro di inibizione) e tenuto conto dell’insussistenza della contestazione relativa all’abusivo accesso all’area spogliatoi, può ritenersi comunque congrua la sanzione dell’inibizione sino al 31.1.2023, come comminata dal Giudice Sportivo “anche in considerazione della sosta prevista per le festività natalizie”. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società U.S. Sestri Levante 1919 S.R.L. a € 400,00.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva per la sola società U.S. Sestri Levante 1919 S.R.L..

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE                             

Fabio Di Cagno                                                        Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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