F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 097/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2022 – U.S. Triestina Calcio1918 S.r.l. – calciatore Felici Mattia
Decisione n. 097/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 104/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE II
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente (relatore)
Paolo Tartaglia - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nell’udienza fissata il 16 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 104/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 07.12.2022, avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Felici Mattia in relazione alla gara Piacenza/Triestina del 30.11.2022;
udito l’Avv. Federico Menichini per la reclamante; sentito l’Arbitro;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 16/12/2022, il Dr. Carlo Buonauro;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ha impugnato la decisione (C.U. n. 103/DIV del 1° dicembre 2022) sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Piacenza/Triestina del 30.11.2022 - è stata inflitta nei confronti del proprio tesserato Mattia Felici la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive ‘per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, avvicinandosi allo stesso e spingendolo con un braccio sul petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b) C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico del Direttore di gara’. A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, parte ricorrente ha svolto alcune considerazioni. In particolare, ha sostenuto, anche alla luce dei richiamati precedenti, l’erroneità della qualificazione del fatto sub art. 36, comma 1, lettera b) CGS in quanto trattasi di contatto fortuito con l’arbitro atteso che il calciatore lo ‘incrociava’ ed, essendo entrambi di corsa, vi entrava in contatto con il braccio destro, per evitare di scontrarvisi e, al contempo, richiamarne l’attenzione Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che, nella prospettazione fattuale di parte ricorrente, difetterebbero nel caso concreto la particolare gravità dello stesso ed il contatto fisico con il Direttore di Gara.
Tale asserita dinamica dei fatti non appare condivisibile e, quindi, idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione: ed invero, ad integrazione della già essenziale descrizione del referto, la disposta audizione dell’arbitro e tutto il corredo documentale di riferimento confermano che il contatto fisico, lungi dal configurarsi come fortuito scontro, sia il risultato di una vibrata e prolungata (nel tempo e nello spazio) protesta culminata nel censurato contatto, con conseguente irrilevanza della invocata giurisprudenza di settore. Alla luce di questa considerazione emerge come la condotta de qua sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo incontrollato ed, in questo senso, dunque, quanto all’aspetto sia della qualificazione dell’atto sia della quantificazione della sanzione, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce