F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 099/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2022 – Vado F.C. 1913 – calciatore Edoardo Capra
Decisione n. 099/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 111/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 111/CSA/2022-2023, proposto dalla società Vado F.C. 1913 in data 13.12.2022 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 63 del 6.12.2022;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 13.12.2022, la società Vado F.C. 1913 ha impugnato la decisione del
06.12.2022 (Com. Uff. n. 63 del 16.12.2022) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato a carico del calciatore Capra Edoardo la sanzione della squalifica per tre gare effettive "per aver colpito un avversario con un calcio all'inguine, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna intenzione di giocare il pallone."
Episodio occorso al 10° del secondo tempo regolamentare della gara Vado/Legnano SSDARL del 04.12.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone A e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “Poichè il suddetto giocatore a gioco in svolgimento, colpiva l'avversario portatore di palla, senza alcuna intenzione di giocare lo stesso, con un calcio, colpendolo con il collo del piede sui testicoli generandogli un forte dolore. E' stato necessario l'intervento dei sanitari e il calciatore colpito è rimasto a terra per un paio di minuti. Ha poi ripreso parte all'incontro. Da aggiungere che il calciatore reo della condotta violenta al termine della gara si è recato nel mio spogliatoio per scusarsi sia con me che con l'avversario dell'accaduto.”
La società reclamante, propone, da un lato, una lettura della dinamica dell'azione di gioco, nel contesto della quale si è verificata la condotta sanzionata, che mira a sminuire la volontà fallosa del calciatore, dall'altra, sotto un profilo prettamente di diritto, riporta una serie di precedenti giurisprudenziali che in tesi dimostrerebbero l'opportunità di una riduzione della squalifica a due giornate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario, debbono costituire il perimetro nei limiti del quale il giudice sportivo deve svolgere il proprio sindacato valutativo.
In particolare, deve essere data particolare rilevanza a quanto riportato nel referto arbitrale laddove si legge che il calciatore Capra Edoardo, nell'azione in esame, non aveva alcuna intenzione di giocare il pallone.
La società reclamante sul punto non ha portato elementi di chiarezza nella dinamica dei fatti tali da indurre ad una diversa ricostruzione di essi.
Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di tre gare effettive comminata al calciatore Capra Edoardo, essendo essa il minimo edittale con il quale l’art. 38 del C.G.S. punisce le condotte violente, alle quali deve essere assimilato il comportamento in esame.
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce