C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/12/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società LUNI CALCIO avverso provvedimenti emessi dal Giudice Regionale, pubblicato con C.U. n. 41 del 7 dicembre 2022 (gara: LUNI CALCIO – BRUGNATO 1955 – Coppa Liguria II Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società LUNI CALCIO avverso provvedimenti emessi dal Giudice Regionale, pubblicato con C.U. n. 41 del 7 dicembre 2022 (gara: LUNI CALCIO – BRUGNATO 1955 – Coppa Liguria II Categoria).

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Con C.U. n. 41 del 7 dicembre veniva pubblicata le decisioni del Giudice Sportivo Regionale oggetto di impugnazione da parte della società LUNI CALCIO. Avverso tali provvedimenti, la società inviava due preannunci di reclamo nelle date 10 ed 11 dicembre 2022, nonché formale atto di reclamo in data 16 dicembre 2022. Il reclamo è inammissibile. Come è noto, ai sensi del secondo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ai sensi del terzo comma dell’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere depositato entro i successivi cinque giorni. I termini del procedimento sono, ai sensi del comma sesto dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, perentori. Pertanto, nel caso di specie il preannuncio di reclamo avrebbe dovuto essere formalizzato entro il 9 dicembre 2022. Essendo, al contrario, l’atto in questione prevenuto solo il 10 dicembre 2022, deve essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguenti inammissibilità del successivo reclamo e necessità di procedere all’incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio Feriale, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società LUNI CALCIO in data 16 dicembre 2022. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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