C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14.12.2022 – Delibera – gara del 8/12/2022 PRAESE 1945 – COLLI ORTONOVO

gara del 8/12/2022 PRAESE 1945 - COLLI ORTONOVO

Il G.S.  

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società PRAESE 1945, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società COLLI ORTONOVO non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti; Visto l'art. 10, comma 1, del CGS; Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni di cui al C.U. n.º 1 S.G.S. - Stagione Sportiva 2022/2023 ("Ammende per rinuncia") il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato in questione, in Euro 103,00;  Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"

P.Q.M.

 Dispone:  di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società COLLI ORTONOVO, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; di comminare l'ammenda di Euro 103,00 (centotre/00) alla Società COLLI ORTONOVO, a titolo di prima rinuncia.

 

 

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