C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/12/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 37 del 24 novembre 2022 (gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO – SESTRESE CALCIO del 20 novembre 2022 – U17 Regionali).

in merito al ricorso proposto dalla società FOOTBALL GENOVA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 37 del 24 novembre 2022 (gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO – SESTRESE CALCIO del 20 novembre 2022 – U17 Regionali).

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Il Signor Giulio GARBARINO è stato squalificato per tre gare per aver colpito con violenza con la mano il polpaccio di un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive. Avverso tale decisione, ha proposto rituale reclamo la società FOOTBALL GENOVA CALCIO deducendo l’eccessività della sanzione. Il reclamo è fondato. Dal referto arbitrale emerge che la condotta del Signor Garbarino fosse consistita in uno schiaffo e che fosse stata perpetrata dopo che il predetto aveva subito un fallo di giuoco. Si può pertanto ritenere da un lato che il contegno tenuto dal Garbarino non fosse, da un lato, manifestamente lesivo, e dall’altro, certamente reattivo ad un fatto ingiusto altrui. In tale situazione, si ritiene eccessiva la sanzione applicata dal Primo Giudice, con conseguente necessità di contenerla nella misura complessiva di due gare di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, accoglimento del reclamo proposto dalla società FOOTBALL GENOVA CALCIO, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Giulio GARBARINO, rideterminandola complessivamente in gare due di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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