C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/12/2022 – Delibera – gara del 3/12/2022 GENOA CRICKET AND F.C.SPA – VALLESCRIVIA 2018

gara del 3/12/2022 GENOA CRICKET AND F.C.SPA - VALLESCRIVIA 2018

 Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in questione, in cui il ddg dà atto che la gara veniva sospesa prima dell'inizio del 2º tempo per problemi di salute legati alle giocatrici della società VALLESCRIVIA 2018, sul risultato di 7-0 a favore della società GENOA CRICKET AND F.C.SPA; " Considerato che la fattispecie di cui sopra si configura nella rinuncia a proseguire nella disputa di una gara; " Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede,per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; " Visto, altresì, il CU n.º 1 - Stagione 2022/23 della LND, il quale al punto "Ammende per rinuncia", prevede per le Società che rinunciano alla disputa di una gara (prima rinuncia), l'ammenda di Euro 100 (cento). Tutto ciò premesso,

il G.S.

 In relazione alla gara GARA GENOA CRICKET AND F.C.SPA - VALLESCRIVIA 2018 del 03/12/22 delibera: " di omologare il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione della gara stessa; " di infliggere alla società VALLESCRIVIA 2018 le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di Euro 100 (cento/00); " Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg, fino al momento della sospensione della gara.

 

 

 

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