C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 17/11/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società F.C. SORI 71 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato Under 14 Regionale Girone B, Angelo Baiardo – F.C. Sori 71 del 30.10.2022 nei confronti di Roberto Minoliti pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2022.
in merito al ricorso proposto dalla società F.C. SORI 71 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato Under 14 Regionale Girone B, Angelo Baiardo – F.C. Sori 71 del 30.10.2022 nei confronti di Roberto Minoliti pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2022.
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L’allenatore della società F.C. Sori 71, sig. Minoliti Roberto è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per aver proferito espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti del ddg, reiterando tale atteggiamento anche in seguito all’espulsione avvicinandosi a lui e continuando ad inveire e a proferire frasi minacciose. Avverso tale pronuncia, ha proposto rituale reclamo la società F.C. Sori 71, chiedendo la riduzione delle squalifiche. Il reclamo è fondato. Dall’esame del referto arbitrale consta certamente un atteggiamento irriguardoso del Signor Minoliti nei confronti dell’arbitro e consta, altresì, l’utilizzo di espressioni ingiuriose. La reclamante conferma che il loro allenatore ha protestato contro il direttore di gara, lo avrebbe insultato ma una sola volta e non in modo reiterato, nega invece la circostanza che sarebbero state pronunciate frasi minacciose. Scrive inoltre che al termine della gara, l’allenatore Minoliti si recava nello spogliatoio arbitrale per scusarsi con il ddg al quale stringeva la mano.
Questa Corte ha sentito il direttore di gara, il quale ha chiarito i fatti in oggetto, riferendo che il sig. Minoliti ha pronunciato frasi ingiuriose nei suoi riguardi ma non minacciose, inoltre spiegando che lo stesso non ha avuto un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti e confermando che a fine gara l’allenatore del Sori si è scusato con lui. Per tali ragioni, non avendo il Minoliti né tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti del ddg, né parimenti pronunciato al suo indirizzo farsi minacciose, si rende necessario ridurre di una gara la sanzione inflitta dal Primo Giudice e, conseguentemente, rideterminare la stessa in complessive due gare di squalifica.
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P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo presentato dalla società F.C. Sori 71, avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti del sig. Minoliti Roberto pubblicato con C.U. n. 31 del 3 novembre 2022, riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta dal Primo Giudice. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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