C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo presentato dalla società G.S.D. Riccò Le Rondini, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 30/35 24 del 13 ottobre 2022, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore FERRARI Diego per tre gare. Gara: ANTICA LUNI – RICCO’ LE RONDINI del 9 ottobre 2022 (Prima Categoria – Girone E).

Reclamo presentato dalla società G.S.D. Riccò Le Rondini, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 30/35 24 del 13 ottobre 2022, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore FERRARI Diego per tre gare. Gara: ANTICA LUNI - RICCO’ LE RONDINI del 9 ottobre 2022 (Prima Categoria – Girone E).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica di tre gare perché al 43°del pt, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni, si avvicinava alla panchina avversaria, e spintonava un giocatore dell’altra squadra, il signor Puglione Thomas. La società reclamante contesta la decisione in parola, ritenendola erronea in relazione al concreto comportamento tenuto dal proprio tesserato, che non avrebbe posto in essere una condotta violenta ma, al limite, antisportiva, con conseguente riduzione della squalifica di una gara. Allega, a supporto della propria tesi difensiva, come il giocatore avversario non avrebbe patito, a seguito del comportamento tenuto dal proprio tesserato, alcuna conseguenza lesiva o dolorosa. Nella denegata ipotesi di conferma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, la società reclamante chiede che sia ridotto al minimo edittale. Il reclamo è infondato ed andrà respinto. Dalla lettura completa del referto arbitrale emerge che il giocatore della squadra reclamante, nell’avvicinarsi alla panchina avversaria per colpire con uno spintone il giocatore Puglione abbia, con la propria indebita condotta, dato inizio ad una rissa. Non essendo emersa, però, a seguito della attività di accertamento svolta dalla Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell’art. 50 , comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. – e consistita nell’audizione l’audizione del direttore di gara, - alcuna conseguenza né dalla paventata rissa né, tantomeno, dallo spintone diretto contro il giocatore avversario, ne discende che la condotta contestata non abbia, in concreto, dato luogo a fatti violenti, e debba essere riqualificata, anziché quale condotta violenta, quale condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La condotta del Ferrari, come sovra riformulata andrà, però, considerata alla luce della rilevante circostanza che lo stesso fosse rivestito del ruolo di capitano della squadra reclamante. In tale veste lo stesso avrebbe dovuto tenere un comportamento che fosse di esempio per la propria squadra, per quella avversaria e per i tifosi. L’aver, invece, spintonato senza alcuna motivazione (sul punto il reclamo è oltremodo silente), ed al di fuori di qualsivoglia azione di gioco, un giocatore avversario che era in panchina, denota una grave violazione dei doveri di correttezza, contegno e sportività che sempre dovrebbero essere connaturati alla fascia di capitano. Per tale ragione, applicata l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. A) del Codice di Giustizia Sportiva, al minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 39 comma 1 del C.G.S., si reputa corretta la sanzione inflitta di tre giornate di squalifica. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma, dopo averla riqualificata giuridicamente e considerata la circostanza aggravante sovra richiamata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società G.S.D. Riccò Le Rondini, confermando la decisione emessa dal Giudice Sportivo Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it