C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo della società GOLFO PARADISO PRO RECCO CAMOGLI AVEGNO SSDRLSSL avverso il provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Federico CERRONE per quattro gare, pubblicato con C.U. n. 22 del 06 ottobre 2022.

Reclamo della società GOLFO PARADISO PRO RECCO CAMOGLI AVEGNO SSDRLSSL avverso il provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Federico CERRONE per quattro gare, pubblicato con C.U. n. 22 del 06 ottobre 2022.

Il Signor Federico CERRONE è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo in quanto, al termine della gara, quando la terna si trovava nel parcheggio dell'impianto sportivo, rivolgeva espressioni di stampo discriminatorio. La società GOLFO PARADISO PRO RECCO CAMOGLI AVEGNO SSDRLSSL ha proposto tempestivo gravame negando l’episodio e chiedendo, conseguentemente, in via principale, l’annullamento della squalifica inflitta al sig. Federico CERRONE o, in subordine, la riduzione della stessa. Dall’esame del referto di gara e, soprattutto, dalle segnalazioni dei due assistenti del d.d.g., emerge chiaramente come il sig. Federico CERRONE sia stato riconosciuto dai due assistenti nel rivolgere l’epiteto di stampo discriminatorio all’indirizzo dell’arbitro. Ed anche l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato sia di aver sentito chiaramente la parola sia la circostanza che i suoi due assistenti gli hanno riferito che ad esclamare tale espressione di stampo discriminatorio era stato il sig. Federico CERRONE. Prive di pregio, invece, risultano le argomentazioni difensive sostenute dalla società reclamante. Infatti, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il d.d.g. ed il sig. Federico CERRONE si conoscano personalmente, mentre, per il resto, la difesa della reclamante si limita a negare che l’episodio sia accaduto contrastando, tale assunto, con quanto riferito dalla terna arbitrale, che ha confermato quanto indicato a referto che, com’è noto, gode di fede privilegiata. La reclamante, inoltre, ha prodotto una dichiarazione spontanea del sig. Federico CERRONE del quale ha, altresì, chiesto l’audizione. Si fa osservare, però, che il sig. Federico CERRONE non può essere sentito in quanto soggetto squalificato ed in quanto il reclamo è stato presentato dalla società di appartenenza, anziché dal calciatore personalmente e, per tale motivo, anche la sua dichiarazione è priva di valore probatorio. Per quanto riguarda le prove testimoniali dedotte, si osserva come le stesse, alla luce dell’estrema chiarezza di quanto riportato nel referto arbitrale, nonché delle conferme ricevute dall’arbitro stesso, risultino superflue. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per ravvisare nel comportamento tenuto dal sig. Federico CERRONE una condotta gravemente irriguardosa - ai limiti della discriminazione - e per confermare la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge il reclamo proposto dalla società GOLFO PARADISO PRO RECCO CAMOGLI AVEGNO SSDRLSSL confermando la decisione del Giudice Sportivo. Delibera l’incameramento della tassa di reclamo.

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