C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo presentato da ASD Vadese Calcio 2018, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 22 del 6ottobre 2022. Gara: ASD Vadese Calcio 2018 – Pra F.C. del 2 ottobre 2022.

Reclamo presentato da ASD Vadese Calcio 2018, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 22 del 6ottobre 2022. Gara: ASD Vadese Calcio 2018 – Pra F.C. del 2 ottobre 2022.

 Con atto di reclamo la società ASD Vadese Calcio 2018ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 22 del 6 ottobre 2022, con la quale il G.S. infliggeva al calciatore Carlo Altomare la squalifica di 3 giornate poiché essendosi scatenata una rissa di gruppo nel corridoio e proseguita negli spogliatoi, il sig. Altomare veniva individuato dal D.G. mentre spintonava ed urlava contro gli avversari. Letto il ricorso, atteso che le doglianze della società ASD Vadese Calcio 2018 si fondano sull’erronea percezione del D.G. nell’avere individuato il proprio tesserato quale artefice della condotta violenta tenuta nel corso della rissa, veniva altresì sentito il direttore di gara a chiarimenti. Lo stesso D.G. conferma quanto riportato a referto in relazione alla condotta violenta tenuta dal tesserato Altomare Carlo in occasione della contesa scoppiata alla fine dell’incontro, confermando di avere effettivamente individuato lo stesso quale soggetto che spintonava e urlava contro gli avversari. Per tali motivi questa Corte ritiene la sanzione comminata al calciatore Altomare Carlo congrua rispetto alla condotta violenta posta in essere in occasione della rissa scoppiata al termine della gara ASD Vadese Calcio 2018 – Pra F.C. del 2 ottobre 2022 posto che, dall’esame proprio del referto di gara, confermato dal D.G. sentito in proposito, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società ASD Vadese Calcio 2018 confermando, con le precisazioni di cui in motivazione, la sentenza di primo grado. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it