C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 13/10/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ARENZANO F.C. avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale di Genova, pubblicato con C.U. n. 20 del 29 settembre 2022 (gara: ARENZANO F.C. – CAMPOMORONE SANT’OLCESE del 25 settembre 2022 – Eccellenza Girone A).

in merito al ricorso proposto dalla società ARENZANO F.C. avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale di Genova, pubblicato con C.U. n. 20 del 29 settembre 2022 (gara: ARENZANO F.C. – CAMPOMORONE SANT’OLCESE del 25 settembre 2022 – Eccellenza Girone A).

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Il Signor Lorenzo DAMONTE è stato squalificato per tre gare, poiché “a seguito di contatto con un giocatore avversario, spingeva lo stesso, senza farlo cadere a terra e senza procura alcuna conseguenza lesiva”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società ARENZANO deducendo l’eccessività della sanzione. Il ricorso è parzialmente fondato. La condotta è pacifica ed è ben compendiata nel referto arbitrale. Peraltro, la costante giurisprudenza di Questa Corte, ha sempre ritenuto di escludere dal novero delle condotte violente ai sensi dell’art. 38 C.G.S. le spinte ed ogni genere di contatto fisico inidoneo, in concreto, a produrre lesioni in capo a chi le subisca ovvero a porne in pericolo l’incolumità fisica. Nel caso di specie, è evidente che la condotta tenuta dal tesserato non possedesse alcuna delle connotazioni previste dalla norma di cui sopra, tant’è vero che lo stesso direttore di gara, riporta che il calciatore attinto dalla spinta non abbia patito alcuna conseguenza, non solo lesiva ma anche dolorosa. In tale situazione, il fatto in commento deve essere derubricato a condotta gravemente antisportiva, con conseguente riduzione di una gara della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ARENZANO F.C., riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Lorenzo DAMONTE, rideterminandola complessivamente in gare due di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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