C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 13/10/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale di Genova, pubblicato con C.U. n. 18 del 22 settembre 2022 (gara: VALLESCRIVIA 2018 – USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO del 18 settembre 2022 – Promozione Girone B).
in merito al ricorso proposto dalla società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale di Genova, pubblicato con C.U. n. 18 del 22 settembre 2022 (gara: VALLESCRIVIA 2018 - USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO del 18 settembre 2022 – Promozione Girone B).
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Il Signor Raffaele GIORDANO è stato squalificato per sei gare perché “a seguito di una precedente ammonizione per proteste, dopo l'assegnazione alla squadra avversaria di un calcio di rigore, il calciatore afferrava il braccio del ddg teso a dare il provvedimento e lo abbassava con rabbia. La scena si ripeteva con il provvedimento di espulsione. Durante ciò non mancava di protestare in maniera animata sia sul tdg sia una volta lasciato quest'ultimo”. Il fatto è pacifico e sostanzialmente non contestato neppure dal ricorrente, il quale lamenta l’eccessività della sanzione per la mancanza di qualsivoglia connotazione aggressiva nella condotta del tesserato. Il ricorso è parzialmente fondato. In effetti, la condotta posta in essere dal Giordano è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36 co. 1 lett. b) C.G.S. a mente del quale è prevista la squalifica “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Nel caso di specie, il fatto può essere ritenuto di modesta gravità, stante la tenuità del contatto fisico occorso, di talché può essere applicato il minimo edittale previsto dalla norma in parola, cui va aggiunta una gara per la reiterazione della condotta irriguardosa tenuta nei confronti del direttore di gara.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società USD DON BOSCO SPEZIA CALCIO, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Raffaele GIORDANO, rideterminandola complessivamente in gare cinque di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.
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