C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 13/10/2022 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società SSD IMPERIA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale in data 5 ottobre ’22, pubblicato con C.U. n. 22 del 06/10/2022(Gara: CELLE VARAZZE FBC VSSSD IMPERIA CALCIO – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 2022-2023 IN DATA 02.10.2022)

In merito al reclamo presentato dalla Società SSD IMPERIA CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale in data 5 ottobre ’22, pubblicato con C.U. n. 22 del 06/10/2022(Gara: CELLE VARAZZE FBC VSSSD IMPERIA CALCIO - CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 2022-2023 IN DATA 02.10.2022)

 La società SSD IMPERIA CALCIO ha fatto pervenire tramite pec, in data 9 ottobre u.s., il proprio preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con C.U. n. 22 del 06/10/2022. Seguiva poi invio del reclamo. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 76 co. 2 e 3 C.G.S, infatti, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie, attesa la corretta modalità di invio, non è stato rispettato il termine dell’invio del preannuncio di reclamo il cui termine ultime avrebbe dovuto essere il giorno 8.10.2022. Detto preannuncio è stato si depositato ma oltre il termine consentito e previsto dall’art. 76 C.G.S. Per tali ragioni, dovendosi dichiarare tardiva la comunicazione del preannuncio di reclamo, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara improcedibile il Reclamo presentato dalla Società SSD IMPERIA CALCIO avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale in data 5 ottobre ’22 pubblicato con C.U. n. 22 del 06/10/2022 e conferma per l’effetto tutte le sanzioni inflitte dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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