C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 13/10/2022 – Delibera – in merito al procedimento disciplinare n. 570pfi 21-22, avente ad oggetto: “Condotta del calciatore sig. MATEI Alexandru Constantin che, all’atto della richiesta di tesseramento per la ACD MARINA GIULIA autorizzato in data 22.2.2022 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione rumena”.

in merito al procedimento disciplinare n. 570pfi 21-22, avente ad oggetto: “Condotta del calciatore sig. MATEI Alexandru Constantin che, all’atto della richiesta di tesseramento per la ACD MARINA GIULIA autorizzato in data 22.2.2022 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione rumena”.

* * * * * * * * * * * *

Il sig. Matei Alexandru Constantin, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ACD Marina Giulia del 21.2.2022, ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata alla F.I.G.C. in data 23.2.2022 dalla Federazione Rumena, con la quale si attesta che il calciatore sig. Matei Alexandru Constantin è stato tesserato fino al 30.6.2022 per la società CSO Deta, alla medesima affiliata. Tanto, premesso, Questo Tribunale prende atto del accordo intervenuto tra la Procura Federale ed il deferito, con il quale è stata ritualmente concordata l’applicazione della sanzione di tre gare di squalifica. Tale accordo, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, viene dunque ratificato con la presente decisione. Per quanto attiene la posizione della società, si ritiene di dover condividere nel merito la richiesta sanzionatoria della Procura Federale ma non nella misura. In considerazione, infatti, della natura della violazione, della categoria di appartenenza della società, delle scarse possibilità in concreto di controllo circa la veridicità di tali dichiarazioni, si ritiene di poter quantificare la sanzione in misura inferiore rispetto alla domanda della Procura, determinandola in € 250,00 di ammenda.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni: Alexandru C. MATEI: 3 gare di squalifica ACD MARINA GIULIA: ammenda pari ad € 250,00 Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it