C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 17/10/2022 – Delibera – gara del 9/10/2022 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL – COLLI ORTONOVO Il G.S.
gara del 9/10/2022 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL - COLLI ORTONOVO Il G.S.
- Visto il referto arbitrale della gara in questione; - Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società COLLI ORTONOVO, con p.e.c. in data 10 ottobre 2022 19:26 - Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 12 ottobre 2022 h 17:41 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previste dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; - Viste le motivazioni addotte nel ricorso per le quali, in sintesi, avrebbe preso parte alla gara un calciatore non identificato o autorizzato recante quale numero di maglia il numero 1 – a tal proposito si allegava una fotografia che ritraeva tale soggetto sul tdg al fine di dimostrarne la partecipazione alla gara – poiché, si evidenziava, la distinta della società SESTRI LEVANTE 1919 consegnata alla COLLI ORTONOVO risultava vuota in corrispondenza della casella relativa al giocatore recante il numero 1; - Rilevato che la distinta relativa alla società SESTRI LEVANTE 1919 allegata al proprio ricorso da parte della Società COLLI ORTONOVO non reca effettivamente alcun nominativo nella casella relativa al giocatore recante il numero 1; - Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società COLLI ORTONOVO ha chiesto, in via principale, che alla società SESTRI LEVANTE 1919 venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore, e, in via subordinata, la ripetizione della gara in esame; - sulla base di quanto sopra, il sottoscritto GS alla seduta del 12 ottobre 2022 in applicazione di quanto previsto dall'art. 67, sesto comma del C.G.S., decideva di rinviare la pronuncia sul predetto ricorso alla seduta del 17 ottobre2022, disponendo la comunicazione alle società COLLI ORTONOVO e SESTRI LEVANTE 1919, anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; - Vista l’opposizione al ricorso presentata dalla società SESTRI LEVANTE 1919 con p.e.c. in data 13 ottobre 2022 h 19:11, con la quale, in sintesi, la società adduceva di aver regolarmente compilato la distinta di gioco e, con riferimento al giocatore da inserirsi in corrispondenza della casella numero 1, di aver atteso gli ultimi minuti a disposizione prima della consegnata al ddg in ragione della scelta tecnica del proprio allenatore e, pertanto, di aver proceduto alla compilazione a penna; - Rilevato che il deposito di tale opposizione è avvenuto nel rispetto dei termini di cui all’art. 67, settimo comma; - Vista la memoria della società COLLI ORTONOVO con pec del 16 ottobre 2022 18:09, trasmessa al solo sottoscritto GS e non alla società contro interessata; - Rilevato che il deposito di tale memoria non sia avvenuto nel rispetto dei termini di cui all’art. 67, settimo comma, secondo il quale è possibile far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia; - Rilevato che la distinta relativa alla società SESTRI LEVANTE 1919 allegata al referto di gara, così come trasmesso dal ddg ai competenti organi federali, indica, quale giocatore recante il numero di maglia numero 1, il Signor Rolandi Andrea e che tale nominativo risulta essere stato aggiunto a penna; - Rilevato che anche la distinta allegata alla predetta opposizione indicato tale giocatore; - Rilevato che il ddg non ha evidenziato nel proprio referto alcun problema connesso alla corretta identificazione dei giocatori che hanno preso parte alla gara; - Ritenuto che alla luce del quadro probatorio sopra delineato, nel quale due delle tre distinte fornite al sottoscritto GS indicano quale giocatore recante per la società SESTRI LEVANTE 1919 la maglia numero 1 il Signor Rolandi Andrea regolarmente tesserato per la predetta società; - Ritenuto quindi che, per mera dimenticanza e negligenza, la società SESTRI LEVANTE 1919 ha omesso di compilare correttamente la distinta da consegnarsi alla società avversaria ma che, nonostante ciò, ha preso parte alla gara un giocatore correttamente indicato nella distinta consegnata al ddg e da quest’ultimo identificato nonché regolarmente tesserato e pertanto autorizzato a prendere parte alla stessa;
Il G.S. Dispone:
- omologare il risultato conseguito sul campo, Sestri Levante 1919/Colli Ortonovo 3 – 0; - di condannare la società SESTRI LEVANTE 1919 alla pena di Euro 50 di ammenda per la negligenza connessa all’omessa corretta compilazione della distinta da consegnarsi alla società avversaria, - di comminare nei confronti del dirigente accompagnatore della società SESTRI LEVANTE 1919 Signor Andrea Righetti la sanzione dell’ammonizione.