C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 06/10/2022 – Delibera – gara del 2/10/2022 CELLE VARAZZE F.B.C. – IMPERIA CALCIO SRL
gara del 2/10/2022 CELLE VARAZZE F.B.C. - IMPERIA CALCIO SRL
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto e dalle distinte ivi allegate emerge che il calciatore IANNACONE Lorenzo della Società IMPERIA risulta aver preso parte alla gara e che risultava colpito dal provvedimento di ammonizione; Rilevato all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore risulta essere non tesserato; in particolare, interpellato il Comitato Regionale - delegazione di Imperia, è risultato che quest'ultima avesse richiesto alla società IMPERIA ulteriore documentazione posto che l'iter di tesseramento prevedeva il coinvolgimento della FIGC trattandosi di giocatore minore di 16 anni e residente fuori regione; Non risulta essere stata trasmessa la documentazione richiesta alla Delegazione di Imperia e, pertanto, il tesseramento risulta non essere stato completato; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2-4 in favore della società IMPERIA;
DISPONE
Di assegnare la vittoria per 3 -0 alla società CELLE VARAZZE; Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore IANNACONE Lorenzo della Società IMPERIA, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;
Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 20 ottobre 2022a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società IMPERIA,Signor SAMANTHA Francesco; Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società IMPERIA, a titolo di responsabilità oggettiva; Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di rispettiva competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.