C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 11/07/2022 – Delibera – in merito al procedimento disciplinare n. 309 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ad una aggressione subita da un tesserato della società ASD Dinamo Santiago, al termine della gara Voltri – Dinamo Santiago del 31.10.2021, valevole per il Campionato di Seconda Categoria”.

in merito al procedimento disciplinare n. 309 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ad una aggressione subita da un tesserato della società ASD Dinamo Santiago, al termine della gara Voltri – Dinamo Santiago del 31.10.2021, valevole per il Campionato di Seconda Categoria”.

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Al Signor Fedri Chavez, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Voltri 87, è contestata violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 31.10.2021 al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago, nell’ambiente adiacente agli spogliatoi, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver colpito alla nuca con un pugno il calciatore tesserato per la ASD Dinamo Santiago, sig. Postiglione Giorgio Al Signor Giorgio Postiglione, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Dinamo Santiago, è contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 31.10.2021 al termine della gara Voltri87-Dinamo Santiago, all’interno del terreno di giuoco, colpito con un pugno il calciatore tesserato per la A.S.D. Voltri 87, sig. Fedri Chavez Al Signor Matteo Fumanti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Voltri 87, è contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver provveduto materialmente, al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago del 31.10.2021, all’apertura del cancello di accesso al recinto di giuoco, permettendo così l’invasione del terreno di giuoco da parte dei sostenitori della propria squadra Dalla complessiva attività inquirente svolta e dagli atti sopra indicati è emerso quanto segue. Al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago del 31.10.2021 Il sig. Matteo Fumanti, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società ASD Voltri 87, provvedeva materialmente all’apertura del cancello di accesso al recinto di giuoco, consentendo in tal modo l’invasione del terreno di giuoco da parte dei sostenitori della propria squadra. Dopo il termine della stessa gara e nell’ambiente adiacente agli spogliatoi, inoltre, il sig. Fedri Chavez, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società ASD Voltri 87, colpiva alla nuca con un pugno il calciatore tesserato per la ASD Dinamo Santiago, sig. Postiglione Giorgio. Da ultimo, poi, il sig. Postiglione Giorgio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Dinamo Santiago, sempre al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago del 31.10.2021 ed all’interno del terreno di giuoco, colpiva con un pugno il calciatore tesserato per la ASD Voltri 87, sig. Fedri Chavez. Tale quadro probatorio è emerso dal compendio delle dichiarazioni acquisite nella fase istruttoria e non è stato oggetto di alcuna fondata censura da parte dei deferiti, i quali non sono riusciti a scalfire, nelle rispettive discussioni, la solidità dell’impianto accusatorio. In ogni caso, per quanto concerne i Signori Chavez e Positiglione, è da reputarsi pacifico che gli stessi, a fine gara, abbiano preso parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto scaturita al termine della gara e tanto basta ai fini dell’irrogazione della squalifica per quattro gare ciascuno. Ne consegue la responsabilità delle rispettive società, a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente irrogazione di sanzione pecuniaria a carico della sola Dinamo Santiago, avendo la società Voltri patteggiato prima del deferimento.

Per quanto concerne la condotta del Signor Fumanti, la stessa è stata riferita da plurimi testimoni e deve reputarsi, alla stregua delle altre, pacifica; sicché anche il precitato deve essere squalificato, per condotta gravemente antisportiva, per due gare. Devesi, da ultimo, evidenziare che l’impianto sportivo ove è stata disputata la gara in oggetto, sarebbe gestito non già dalla squadra ospitante, ma dalla società ASD Praese 1945. Nel corso delle indagini, è stato escusso il Presidente di detta società, Vincenzo Raso, il quale ha riferito che “il cancello di accesso è munito di un chiavistello apribile da entrambe le parti (bastava, dalla tribuna, infilare la mano nella recinzione) e di non sapere se durante la partita fosse rimasto aperto o chiuso”. Sembrerebbe, quindi, che il cancello atto a separare il recinto di giuoco dagli spalti possa essere aperto, con la medesima facilità, tanto dall’esterno quanto dall’interno, con conseguente eventualità che persone non autorizzate possano indebitamente accedere al recinto di giuoco ove detto varco non sia costantemente presidiato. Sul punto, si ritiene opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

 il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni: Fedri CHAVEZ: quattro gare di squalifica Giorgio POSTIGLIONE: quattro gare di squalifica Matteo FUMANTI: due gare di squalifica DINAMO SANTIAGO: € 100 di ammenda. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione al gestore dell’impianto sportivo, per quanto in motivazione. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

 

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