C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 11/07/2022 – Delibera – Prot. 17969/443 pfi 21-22 PM/mf– Deferimento della società ASD FC BOGLIASCO e dei suoi tesserati, Samuele LUCA’ e Alessio LETI, nel procedimento disciplinare n. 433pfi 21-22 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti accaduti al calciatore Riccardo Andrea Pesce, tesserato per la società ASD Football Club Bogliasco, al quale venivano sottratte le scarpe all’interno dello spogliatoio e gli venivano riconsegnate il giorno successivo, dall’allenatore della Società, in condizione talmente degradate da non poter essere più utilizzate”.

Prot. 17969/443 pfi 21-22 PM/mf– Deferimento della società ASD FC BOGLIASCO e dei suoi tesserati, Samuele LUCA’ e Alessio LETI, nel procedimento disciplinare n. 433pfi 21-22 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti accaduti al calciatore Riccardo Andrea Pesce, tesserato per la società ASD Football Club Bogliasco, al quale venivano sottratte le scarpe all’interno dello spogliatoio e gli venivano riconsegnate il giorno successivo, dall’allenatore della Società, in condizione talmente degradate da non poter essere più utilizzate”.

I tesserati della società ASD FC BOGLIASCO, Samuele LUCA’ e Alessio LETI, sono stati deferiti dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 07/10/2021, al termine della seduta di allenamento della leva 2007, urinato sulle scarpe da calcio del compagno di squadra Riccardo Andrea PESCE, da quest’ultimo dimenticate nello spogliatoio.

Contestualmente la Procura Federale deferiva la società ASD FC BOGLIASCO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati All’udienza del 29giugno 2022, il Procuratore Federale ha richiesto la sanzione dell’inibizione per tre giornate nei confronti dei giocatori, Samuele LUCA’ e Alessio LETI, e la sanzione di € 600,00 di ammenda nei confronti della società ASD FC BOGLIASCO. La materialità dei fatti è indubbia e trova riscontro negli atti di indagine contenuti nel fascicolo, consistiti nell’audizione dei giocatori, Riccardo Andrea PESCE, Samuele LUCA’ e Alessio LETI, nonché nella testimonianza dell’allenatore della leva 2007 della ASD FC BOGLIACO, sig. Corrado CUTTICA. I procuratori delle parti costituiti, per la precisione il difensore del sig. Samuele LUCA’ e quello della società ASD FC BOGLIASCO, all’udienza del 29giugno, in merito ai fatti, si sono limitati a contestare la circostanza che i tesserati non hanno mai commesso alcun atto di sottrazione avente ad oggetto le scarpe del compagno di squadra, dal momento che le medesime, come dichiarato dallo stesso Pesce in sede di indagini, erano state da lui dimenticate nello spogliatoio alla fine degli allenamenti. Tali calzature venivano rinvenute e lanciate da soggetti rimasti ignoti nel vano delle docce dove si trovavano in quel momento i signori Lucà e Leti che vi urinavano sopra. Sebbene la condotta posta in essere dai tesserati appaia di dubbio gusto e sia sicuramente censurabile, appare pacifico l’animus iocandi sotteso a tale azione, considerata anche la giovane età dei soggetti e la tenuità del fatto. Inoltre, nel corso delle indagini, è emerso che la stessa persona offesa del presente procedimento disciplinare, a sua volta, alcuni giorni prima, avesse attuato ai danni di un altro compagno di squadra, analogoscherzo. Entrambi i tesserati,durante la loro audizione, hanno manifestato un chiaro atteggiamento di pentimento per l’azione posta in essere ed hanno presentato le loro scuse al sig. Pesce. Il sig. Cutica, l’allenatore della squadra, come dichiarato dallo stesso,risulta avere sanzionato tutti i giocatori che erano presenti nello spogliatoio con il sig. Pesce in data 07/10/2021, tra cui Lucà e Leti, non convocandoli per due partite consecutive di campionato con lo scopo di responsabilizzarli. Da ultimo, il tesserato Lucà ha fornito piena prova di aver risarcito il danno arrecato per la quota di sua spettanza mediante deposito del bonifico effettuato in favore del compagno di squadra Pesce. Pertanto, per quanto responsabili della violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS, i tesserati Lucà e Leti, in ragione di quanto sopra specificato, risultano essere passibili dell’applicazione dell’art. 128 in loro favore, commutando la sanzione adottabile in una meno afflittiva rispetto a quella proposta dalla Procura. Di conseguenza, anche la responsabilità della società risulta attenuata e, quindi, può trovare applicazione una sanzione in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara i tesserati della società ASD Football Club Bogliasco, Samuele LUCA’ e Alessio LETI, responsabili della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, infligge loro la sanzione dell’ammonizione con diffida ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b). Dichiara, altresì, la società ASD Football Club Bogliasco responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, del CGS per la violazione ascritta ai propri tesserati, e, per l’effetto, le infligge la sanzione di € 100,00 di ammenda. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

 

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