C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 29/07/2022 – Delibera – L’atto di deferimento della Procura Federale del 23 Maggio 2022 Prot. 17827/427 PFI 427 21 22/PM/agavente ad oggetto: “Condotte violente poste in essere al termine della gara ASD Superba Calcio 2017 – APD PSM Rapallo del 12.12.2021, valevole per il Campionato Under 16 Provinciali”;
L’atto di deferimento della Procura Federale del 23 Maggio 2022 Prot. 17827/427 PFI 427 21 22/PM/agavente ad oggetto: “Condotte violente poste in essere al termine della gara ASD Superba Calcio 2017 – APD PSM Rapallo del 12.12.2021, valevole per il Campionato Under 16 Provinciali”;
Viste
Le difese scritte svolte dai soggetti deferiti
Udite
Le conclusioni precisate in udienza dalle Parti personalmente e dai difensori costituiti
Udite
Le richieste di sanzione della Procura Federale
Dato atto
Della richiesta di patteggiamento formulata dalla società ASD Superba Calcio 2017 ed accolta dalla Procura Federale
Ha pronunciato la seguente
Decisione
Nel procedimento disciplinare PFI 427 21 22 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società A.S.D. Superba Calcio 2017 nonché dei tesserati Signori
- Alessio STAFASANI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Jacopo DE GIORGI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Manuel ALLEGRA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Lorenzo CALLA’, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Filippo CELLI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Diego FRESCHI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017 nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Andrea CELLI, padre del calciatore della A.S.D. Superba Calcio 2017 sig. Filippo Celli e tesserato per la FIGC in qualità di allenatore della società A.S.D. Calcio Femminile Superba nella stagione sportiva 2021-2022;
per rispondere:
il sig. Alessio STAFASANI della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
il sig. Jacopo DE violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
il sig. Manuel ALLEGRA della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
il sig. Lorenzo CALLA, della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
il sig. Filippo CELLI, della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
il sig. Diego FRESCHI, della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
il sig. Andrea CELLI della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
la società A.S.D. Superba Calcio 2017della violazione degli artt. 25, comma 3, e 26 del Codice di Giustizia Sportiva ed a titolo di responsabilità̀ oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati
Con l’atto di deferimento in epigrafe, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale la Società ASD Superba Calcio 2017 ed i prefati tesserati in quanto:
Il sig. Alessio Stafasani, calciatore tesserato per la A.S.D. Superba Calcio 2017, ha pubblicato dichiarazioni provocatorie e minacciose nei confronti di un calciatore avversario, il sig. Josè Calia, attraverso il “social media” nei giorni precedenti alla gara valevole per il girone D del Campionato Under 16 disputata il 12.12.2021 tra A.S.D. Superba Calcio 2017 ed A.P.D. PSM Rapallo; al termine dell’incontro appena indicato, poi, il sig. Stafani ha atteso il sig. Calia fuori dall’impianto sportivo “F. Ceravolo” di Valletta Lagaccio, con altri soggetti tra cui alcuni compagni di squadra, aggredendolo fisicamente, afferrandolo per la gola e percuotendolo, nell’occasione usando violenza anche nei confronti di altri calciatori avversari e dei loro genitori e dirigenti, giunti in soccorso.
In tale occasione il sig. Jacopo De Giorgi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Superba Calcio 2017, ha aggredito fisicamente la sig.ra Antonia Abbinante, madre del calciatore della A.P.D. PSM Rapallo sig. Josè Calia, spingendola a terra e colpendola, in concorso con altri soggetti tra cui alcuni compagni di squadra, usando violenza anche nei confronti di alcuni calciatori avversari e dei loro genitori e dirigenti giunti in soccorso.
Nelle medesime circostanze, inoltre, il sig. Andrea Celli, padre del calciatore sig. Filippo Celli tesserato per la A.S.D. Superba Calcio 2017, tesserato come allenatore della società A.S.D. Calcio Femminile Superba, ha aggredito fisicamente la sig.ra Monica Concepcion Lugo, dirigente della A.P.D. PSM Rapallo e madre del calciatore sig. Giancarlo Quisurta, nello specifico spingendola a terra, usando violenza anche nei confronti di alcuni calciatori avversari e dei loro genitori e dirigenti giunti in soccorso.
All’aggressione nei confronti di alcuni calciatori avversari, dei loro genitori e dirigenti giunti in soccorso hanno partecipato anche, in concorso con altri soggetti tra cui alcuni compagni di squadra, il sig. Manuel Allegra, il sig. Lorenzo Callà, il sig. Filippo Celli ed il sig. Diego Freschi, tutti calciatori tesserati per la A.S.D. Superba Calcio 2017.
*
Nel corso del procedimento la Società ASD Superba Calcio 2017 formulava richiesta di patteggiamento alla Procura Federale che veniva accettata.
*
Ritiene Questo Tribunale che i fatti contestati e gli addebiti mossi ai deferiti siano provati e che pertanto vadano accolte le conclusioni formulate dalla Procura Federale.
Nello specifico:
Il Signor Alessio Stafasani: ha ammesso le condotte contestategli che sostanziano l’attiva partecipazione dello Stesso alla rissa che ha avuto luogo dopo la gara. Ritiene il Tribunale di determinare la sanzione in complessive 7 (sette) giornate di squalifica in considerazione del fatto che Questi, prima della partita, ha pubblicato dichiarazioni provocatorie e minacciose nei confronti di un calciatore avversario, circostanza aggravante che va bilanciata con l’esimente, data dalla piena confessione degli addebiti mossigli e dal fatto che Questi era stato oggetto di epiteti discriminatori.
Il Signor Jacopo De Giorgi: ha ammesso di essere presente durante lo svolgimento dei fatti, ha affermato di essere a cinque o sei metri di distanza da circa venti persone, di ambedue le squadre, che partecipavano, a dire dello stesso, alla rissa ma, in modo inverosimile e con condotta omertosa contraria ai principi di lealtà sportiva e comune a tutti i deferiti con eccezione del Signor Stafasani, ha affermato di non essere in grado di identificare alcuno dei partecipanti alla rissa, che pure, a detta dello stesso, erano a sì breve distanza. Ritiene il Tribunale di determinare la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.
Il Signor Manuel Allegra: ha ammesso di essere presente ma, come altri deferiti, riferisce di non essere in grado di identificare alcuno dei partecipanti alla rissa. Riferisce, al pari di altri deferiti, episodi di minacce e condotte violente, mai denunciati in precedenza, relativi alla partita di andata che, a parere di Questo Tribunale, enuclea la condotta revanscista e premeditata che ha determinato la rissa da cui sono scaturiti i deferimenti. Ritiene il Tribunale di determinare la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.
Il Signor Lorenzo Calla: afferma, in contrasto con gli accertamenti svolti dalla Procura Federale e con i dati documentali presenti nel fascicolo del deferimento, di non essere stato presente ai fatti che hanno determinato la rissa. Il Tribunale al contrario ritiene che Questi fosse presente ai fatti e pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli determinando la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.
Il Signor Filippo Celli: afferma di essere stato riconosciuto dalla foto presente sul sito della Società ma evidenzia come sul sito della Società non sia presente la sua foto. Al di là della eccezione, che è senz’altro fondata (la foto del tesserato non è presente sul sito della Società), di rilievo per Questo Tribunale è il fatto che il Signor Filippo Celli affermi di non essere stato coinvolto nella rissa poiché assieme al fratello stava tenendo il cane a circa una decina di metri da coloro che partecipavano alla rissa e che, benché a sì breve distanza dai litiganti, non sia stato in grado di riconoscere alcuno tra essi. Il Tribunale al contrario e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Procura, ritiene che Questi fosse presente ai fatti e pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli, determinando la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.
Il Signor Diego Freschi: afferma di non aver partecipato alla rissa perché in macchina con i genitori; richiesto in tal senso, riferisce, al pari degli altri deferiti, di non sapere e di non conoscere alcuno dei partecipanti alla rissa. Il Tribunale al contrario e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Procura, ritiene che Questi fosse presente ai fatti e pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli determinando la sanzione in 6 (sei) giornate di squalifica.
Il Signor Andrea Celli: padre del Signor Filippo Celli, riconosce di essere stato presente alla rissa ma in qualità di paciere. Riferisce dinon aver alzato le mani nei confronti di alcuno. Riferisce che tutti i presenti e Lui Stesso tra costoro, avevano un fare aggressivo. Riferisce di essere stato denunciato dalla Signora Monica Lugo e che i tesserati Signori Celli, Callà, Allegra e Freschi non erano stati menzionati da alcuno se non da Lui Stesso perché, a detta del Signor Celli, volevano vedere cosa stesse accadendo. Il Tribunale osserva preliminarmente che la ‘figura del paciere’ è, secondo l’id quodplerumqueaccidit, figura ricorrente in episodi di rissa; sintomatico che detta funzione,asseritamente svolta dal Signor Andrea Celli, sia inveritiera è deducibile nella circostanza che Questi, alle prime avvisaglie di quanto stesse accadendo, non si sia reso parte diligente preoccupandosi di avvisare le Forze dell’Ordine! Sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Procura, ritiene il Tribunale che Questi fosse presente ai fatti ed abbia preso parte attivamente alla rissa; pertanto lo ritiene responsabile degli addebiti mossigli determinando la sanzione in 8 (otto) giornate di squalifica in considerazione del fatto che trattasi dell’unico maggiorenne tra i deferiti e che le condotte accertate sono incompatibili con il ruolo e la funzione pedagogica che Questi avrebbe dovuto assumere nella fattispecie.
PQM
Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria,
Prende atto
dell’intervenuto patteggiamento proposto dalla Società ASD Superba Calcio 2017 ed accettato dalla Procura Federale che ha comportato, per l’effetto, la determinazione della sanzione finale a carico della Società in Euro 800,00 (ottocento) di ammenda e nell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.
Accoglie
le conclusioni della Procura Federale nei confronti degli altri soggetti deferiti, che dichiara responsabili dei fatti loro ascritti e per l’effetto sanziona come segue:
- il Signor Alessio Stafasani 7 (sette) giornate di squalifica;
- il Signor Jacopo De Giorgi 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Manuel Allegra 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Lorenzo Calla 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Filippo Celli 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Diego Freschi 6 (sei) giornate di squalifica;
- il Signor Andrea Celli 8 (otto) giornate di squalifica.
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