C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 22/09/2022 – Delibera – gara del 17/ 9/2022 OLIMPIC 1971 – MURA ANGELI

gara del 17/ 9/2022 OLIMPIC 1971 - MURA ANGELI

il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore FERRARO Diego della Società OLIMPIC, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore FERRARO Diego risulta essere tesserato per la Società ARENZANO; Verificato, dalle risultanze d'ufficio, che il calciatore, nella stagione sportiva 2021/22 era tesserato per la Società OLIMPIC, in prestito dalla la Società ARENZANO; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 4 -0 in favore della società OLIMPIC; Atteso, inoltre che lo stesso calciatore ha disputato la gara di Coppa Liguria MULTEDO - OLIMPIC il 03.09.2022

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni: Di assegnare la sconfitta per 0-3 nella gara in questione alla Società OLIMPIC; Squalifica per 2 giornate al calciatore FERRARO Diego; Inibizione fino al 20 ottobre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società OLIMPIC, Signor Fazio Diego;  Ammenda di Euro 200 alla società OLIMPIC, a titolo di responsabilità oggettiva; Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, al fine dell'irrogazione di eventuali sanzioni, in relazione all'impiego del calciatore FERRARO Diego nella gara di Coppa Liguria MULTEDO – OLIMPIC del 03.09.2022. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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