C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 06/09/2022 – Delibera – gara del 3/ 9/2022 ARDISCI E MASLIANICO 1902 – CACCIATORI DELLE ALPI

gara del 3/ 9/2022 ARDISCI E MASLIANICO 1902 - CACCIATORI DELLE ALPI

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 11 del 5-9-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Ardisci & Maslianico. Col reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Cacciatori delle Alpi ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara. Dagli atti di gara risulta che la società Cacciatori delle Alpi durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-22 punto 23 pag. 49 e come riportato sul CU n 6 del CRLombardia del 4-8-2022 " Norme comuni" pag 28/6. Pertanto la gara di che trattasi dal 43º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare. Il reclamo pertanto è fondato e va accolto. La società Cacciatori delle Alpi non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.

PQS DELIBERA

di comminare alla società Cacciatori delle Alpi la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; di accreditare alla società Ardisci & Maslianico la tassa reclamo, se versata.

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