C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 09/09/2022 – Delibera – gara del 7/ 9/2022 GALLARATE CALCIO – CALCIO BOSTO

gara del 7/ 9/2022 GALLARATE CALCIO - CALCIO BOSTO

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. La società Bosto calcio ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC in data 8-9-2021 ore 13,02 e successivamente sempre a mezzo PEC in data 8-9-2021 ore 16,54 ha inviato le motivazioni. Si rileva che il preannuncio di ricorso che trattasi è stato inviato ed è giunto oltre il termine perentorio su indicato inoltre la sottoscrizione generica del medesimo, riferita alla società, non identifica il mittente; inoltre le motivazioni sono sottoscritte dal segretario il quale non risulta delegato a rappresentare la società. Conseguentemente il ricorso stesso è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.

PQM

DELIBERA

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Gallarate - Bosto, 5-2. Di addebitare la tassa ricorso alla società ricorrente, se non versata. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di quanto di competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it