F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 106/CSA pubblicata del 4 Gennaio 2023 – A.S.D. Apulia Trani
Decisione n. 106/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 121/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul preannuncio di reclamo numero 121/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 93/DCF del 13.12.2022;
Visto il preannuncio di reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 15.12.2022, la società A.S.D. Apulia Trani ha preannunciato reclamo avverso la sanzione di € 400,00 di ammenda inflittale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile per l’assenza del responsabile della prima squadra, senza alcuna giustificazione, in mancanza anche di formale richiesta e/o deroga motivata al competente Settore Tecnico, con applicazione della recidiva (Com. Uff. n. 093/DCF del 13.12.2022, in relazione alla gara Hellas Verona – Apulia Trani, disputata l’11.12.2022 e valevole per il campionato nazionale femminile di serie B).
A tale preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il mancato deposito del reclamo a seguito del preannuncio (seppure contenente una sorta di anticipazione della motivazione), esonera questa Corte Sportiva dall’adozione di alcun provvedimento ai sensi dell’artt. 71, comma 3, C.G.S..
La questione è stata in tal senso risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con le decisioni nn. 249, 250 e 251 del 12.4.2022 alle quali espressamente si rinvia.
P.Q.M.
Dichiara il non luogo a provvedere.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce