F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 111/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2023 – S.S.D. A R.L. Roma City F.C.

Decisione n. 111/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 119/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 119/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. A R.L. Roma City F.C.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 13.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 19.12.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società S.S.D. A R.L. Roma City F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 13.12.2022, con la quale è stata comminata al calciatore Casaccia Matteo, proprio tesserato, la squalifica per sei gare effettive, perchè “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, strattonava il Direttore di Gara; inoltre nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva al suo indirizzo espressione offensiva”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Cynthialbalonga – Roma City FC del 10.12.2022, valevole per il Campionato Nazionale Juniores – Girone H.

In particolare, si legge nel referto di gara, che “alla notifica dell’espulsione il calciatore strattonava l’ar con una spinta sul petto facendogli fare due passi indietro, per fermarlo intervengono due calciatori della sua società (Roma City). Lo stesso mentre lascia il tdg insulta l’arbitro, con suddette parole: sei un coglione”.

La reclamante, pur non contestando la reazione scomposta del proprio calciatore, nega che costui abbia strattonato l’arbitro, offrendo a comprova un video dal quale sarebbe rilevabile la chiara dinamica del fatto.

Conclude quindi per la riforma della decisione impugnata e per la conseguente riduzione della squalifica inflitta al calciatore Casaccia Matteo “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo può essere accolto, seppure entro gli stretti limiti di cui al dispositivo.

Va innanzi tutto premesso che, come ormai dovrebbe essere ampiamente noto, nel procedimento sportivo le immagini televisive ed i filmati possono essere ammessi come mezzi di prova unicamente nelle particolari ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S., ipotesi che pacificamente non ricorrono nel caso di specie: diversamente, ai sensi del comma 1 della medesima norma, i rapporti degli Ufficiali di Gara “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Ciò premesso, il referto arbitrale riporta chiaramente che il Casaccia, nel protestare per l’espulsione comminatagli, ha spintonato il Direttore di gara, così realizzando la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., che appunto prevede la squalifica per almeno quattro giornate effettive quando la condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara si concretizza in un contatto fisico. Al Casaccia, inoltre, sono state inflitte ulteriori due giornate di squalifica a fronte della reiterazione della propria condotta irriguardosa (“mentre lascia il tdg”) con la pronuncia di un’espressione offensiva.

Ebbene, ritiene questa Corte Sportiva che tale ultima condotta del calciatore non possa considerarsi del tutto avulsa dalla condotta precedente e, come tale, suscettibile di legittimare un’autonoma sanzione ai sensi del medesimo art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Vero è invece che il fatto contestato può essere rapportato nel suo insieme alla sola fattispecie di cui alla lett. b), seppure aggravata dall’offesa reiterata all’atto di lasciare il terreno di gioco: ragione per cui si stima più equa la sanzione della squalifica per complessive cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo per quanto di ragione e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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