F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 115/CSA pubblicata del 18 Gennaio 2023 – U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

 

Decisione n. 115/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 117/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 117/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. in data 20.12.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc, di cui al Com. Uff. n. 92/DCF del 13.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.01.2023, l’Avv. Andrea Galli e uditi il Dott. Maurizio De Gasperi e l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante;  Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Sassuolo Calcio S.r. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio medico sociale Dott. Maurizio De Gasperi dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc (cfr. Com. Uff. n. 92 del 13.12.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie A U.S. Sassuolo Calcio Srl / A.C. Milan Spa del 10.12.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il tesserato della società Sassuolo per due giornate effettive di gara “Per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per dissentire su una decisione del Direttore di gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta”.

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere dal tesserato nelle circostanze per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento, con eventuale applicazione, se ritenuta di giustizia, dì un'ammenda; in via subordinata, la riduzione ad una giornata effettiva di squalifica; in via ulteriormente subordinata, la riduzione ad una giornata dì squalifica con eventuale applicazione di un'ammenda.

In particolare, la reclamante ha evidenziato l’alta posta in palio in occasione della gara de qua, che ha comportato una carica agonistica molto intensa da parte di tutti i partecipanti, deducendo che, in tale contesto, il medico sociale Dott. De Gasperi, in seguito ad un brutto scontro di gioco tra due avversarie, ha lasciato la propria postazione in panchina sporgendosi dall'area tecnica per avvicinarsi alla linea laterale e, agitando le braccia per richiamare l'attenzione dell'Arbitro, ottenere l'immediata autorizzazione a soccorrere la calciatrice infortunata, episodio evidentemente travisato dal Direttore di Gara, che lo ha ritenuto disciplinarmente rilevante. La reclamante ha sostenuto, altresì, che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in un errore di interpretazione dei documenti ufficiali di gara, laddove riferisce di una presunta invasione sul terreno di gioco da parte del De Gasperi, che, tuttavia, non risulta dal referto arbitrale. Inoltre, il Direttore di Gara, nell’addebitare una protesta al tesserato, non ha indicato alcun elemento utile per delineare i toni del presunto dissenso. A detta della reclamante, pertanto, quello percepito dal Direttore di gara quale gesto di protesta, non era altro che una reazione immediata, seppur scomposta, per prestare le necessarie e immediate cure alla giocatrice rimasta a terra. Di conseguenza l’episodio è totalmente privo di rilevanza disciplinare o, al più, di ridotta rimproverabilità.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 gennaio 2023, è comparso personalmente il Dott. De Gasperi, il quale, descrivendo nuovamente la propria condotta, ha ribadito di essersi limitato a richiamare l'attenzione dell'Arbitro per poter entrare in campo a soccorrere la calciatrice del Sassuolo rimasta a terra dopo un violento scontro. Per la parte reclamante è comparso, altresì, l’Avv. Mattia Grassani, il quale, precisando che il Dott. De Gasperi non rientra nella categoria dei Tecnici, nella cui sezione del Comunicato Ufficiale impugnato è stata inserita la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, ha evidenziato la discrasia emergente tra il referto arbitrale e la decisione stessa, in quanto il Direttore di Gara non ha riportato nel proprio referto l’ingresso in campo del tesserato sanzionato, come, invece, risulta erroneamente dal Comunicato Ufficiale. In secondo luogo, il Dott. De Gasperi non ha posto in essere alcun comportamento disciplinarmente rilevante, in quanto la sua gestualità era rivolta solo a richiamare l’attenzione del Direttore di Gara per poterne ottenere l’autorizzazione a soccorrere immeditatamente la calciatrice rimasta a terra. In ogni caso la condotta può essere qualificata tutt’al più come protesta, comportante al massimo la sanzione dell’ammonizione.

È stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità della richiesta formulata dalla società reclamante di applicazione dell’ammenda a carico del proprio tesserato. La sanzione dell’ammenda, infatti, spiega la sua afflittività direttamente ed esclusivamente nella sfera dei diritti del tesserato e non della società reclamante, la quale, pertanto, non ha alcuna titolarità di azione e di legittimazione attiva nel chiedere la conversione della sanzione della squalifica in quella dell’ammenda a carico di altro soggetto, che non è parte del presente giudizio (cfr. decisione n.69-2021 del Collegio di Garanzia dello Sport CONI).

Passando alla trattazione del merito del gravame, dai documenti ufficiali di gara, cui, come noto, deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che il Dott. De Gasperi “A gioco fermo, usciva dall'area tecnica di circa 10 metri protestando contro una mia decisione tecnica agitando le mani sopra la testa”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che il Dott. De Gasperi era già uscito dall’area tecnica alcuni minuti prima. In occasione dell’episodio sanzionato, l'azione di giuoco era proseguita e pochi secondi dopo un fallo di giuoco, sentendo rumoreggiare dietro di sé, si è girato verso la panchina, notando il Dott. De Gasperi, con le mani alzate, che si stava agitando, situato a metà tra la propria panchina e la linea di fondo, senza entrare in campo. Il Direttore di Gara non è stato in grado di chiarire i termini proferiti dal tesserato sanzionato, interpretandoli, tuttavia, come protesta verso di lui.

Le dichiarazioni dell’Arbitro, in sintesi, hanno consentito di chiarire che:

- il tesserato sanzionato, seppure uscito senza autorizzazione dall’area tecnica del Sassuolo, non ha fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, come erroneamente riportato nella decisione impugnata;

- il Direttore di gara non ha riferito, neanche in sede di audizione, i termini specifici che avrebbe proferito il Dott. De Gasperi in segno di protesta al suo indirizzo;

- l’Arbitro stesso ha ammesso di aver ritenuto che la condotta del tesserato sanzionato configurasse una protesta, sostanzialmente in base alla gestualità del sanitario.  In definitiva, la violazione contestata, all’esito dell’audizione dell’Arbitro, può ritenersi correttamente elevata nei limiti della fuoriuscita del Dott. De Gasperi dall'area tecnica, senza sconfinamento sul terreno di gioco.

Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella misura della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it