LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicola ANDREOLI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Nicola ANDREOLI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO
Il sig. Nicola ANDREOLI, nato a Faenza (RA) il 17.12.1999 (C.F. NDRNCL99T17D458C), per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC in data 03.10.2022 alla A.S.D. Lornano Badesse Calcio, con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Togliatti n. 2 (P. IVA 01318190525), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la ASD Lornano Badesse Calcio, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., con decorrenza dal 04.08.2021 e sino al 30.06.2022, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale.
Detto accordo, prevedeva un compenso globale lordo per l’intera sua durata di euro 16.000,00: tuttavia la società, contravvenendo agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo di euro 12.800,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 3.200,00. In considerazione di quanto esposto, quindi, il Calciatore Sig. Nicola ANDREOLI ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la ASD Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 3.200,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo ed a rivalutazione monetaria, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Ha chiesto, altresì, che il ricorso venisse discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore.
Con memoria depositata alla Commissione Accordi Economici a mezzo PEC il 12.10.2022 ed in pari data, stesso mezzo, trasmessa al difensore del ricorrente, si è costituita la resistente ASD Lornano Badesse Calcio, confermando il contenuto dell’Accordo come indicato dal ricorrente, nonché l’importo complessivamente versato in favore dello stesso, comprovato anche dai documenti prodotti. La resistente rilevava di aver sempre puntualmente pagato quanto stabilito con l’accordo sino alla data di cessazione dell’attività agonistica, da collocarsi in corrispondenza dell’ultima giornata del Campionato di Serie D, disputatasi il 15.5.2022. La medesima resistente spiegava che, a causa di una sopravvenuta non prevedibile crisi economica, non essendosi neppure qualificata per i play-off, si è trovata impossibilitata a proseguire l’attività agonistica, non senza impegnarsi a trovare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D ed in particolare di aver pure tentato la fusione con altra Associazione Sportiva. Risultato vano ogni tentativo, però, vistasi costretta a rinunciare al campionato di serie D, optò per l’iscrizione al campionato di Promozione, mantenendo la matricola federale e con salvezza dell’anzianità di affiliazione.
In considerazione di tali circostanze la ASD Lornano Badesse Calcio ha chiesto alla C.A.E. di voler sostanzialmente effettuare il bilanciamento degli interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso e le documentate oggettive difficoltà economiche sopravvenute, riducendo secondo equità l’importo residuo dovuto al reclamante Andreoli. Tanto, a dire della resistente, rappresenterebbe lo strumento idoneo a consentirle di far fronte alle proprie obbligazioni e di poter continuare l’attività agonistica anche nell’interesse dei tesserati; non senza far presente che strumento analogo è previsto nell’Ordinamento Statale per il risanamento delle imprese (d.lgs. 14/2019). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta ad € 3.200,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti al punto B)”.
Ha replicato il calciatore con memoria trasmessa il 06.12.2022, contestando le avverse deduzioni, eccependo che la resistente ha intanto ammesso e riconosciuto la misura degli importi dovuti esattamente come indicati nel reclamo introduttivo. Eccepiva, altresì, che con l’accordo è stato determinato il compenso in modo forfettario, riconosciuto al giocatore a fronte dell’esclusiva, del vincolo e della disponibilità a favore dell’ASD Lornano Badesse Calcio sino al termine della stagione sportiva. Rilevava altresì, il reclamante, che controparte non ha in alcun modo documentato e provato la crisi, evidenziando che la riduzione del compenso, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, finirebbe per sbilancerebbe il rapporto in favore dell’associazione senza giustificazione alcuna, richiamando in favore della tesi del reclamante l’orientamento di questa Commissione (C.U. n. 165 del 05.12.2022 – ricorsi nn. 2 e 8).
Insisteva, quindi, per l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni assunte.
Anche la resistente depositava e trasmetteva a mezzo PEC del 05.12.2022 breve memoria, ribadendo le argomentazioni già illustrate con la memoria di costituzione, producendo, al fine di dimostrare ancora meglio la reale situazione in cui versava l’Associazione alla fine del mese di maggio 2022, copia di un “bonifico del mese di luglio 2022 effettuato a favore della LND per ripianare il debito federale esistente e consentire così alla stessa società di iscriversi al campionato di Promozione.”.
All’udienza tenutasi il 14 dicembre 2022 il difensore del reclamante, sostituito, giusta apposita delega, da altro Avvocato, ha richiamato i propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni e la Commissione ha tenuto il procedimento a decisione.
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Il ricorso proposto dal Signor Nicola Andreoli è fondato e deve trovare accoglimento.
La domanda risulta pienamente provata, sia in relazione all’an che al quantum, stante pure il pieno riconoscimento confessoriamente effettuato dalla ASD Lornano Badesse Calcio nelle proprie difese.
Quanto alle richieste della resistente, si osserva che questa Commissione, in altra sua decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros - C.U. n. 100 del 12.10.2022), ha avuto modo di precisare che può riconoscersi al giudicante “la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni”. Tanto significa che in via teorica non sarebbe preclusa a questa Commissione la possibilità di ricorrere al criterio equitativo di giudizio, che consentirebbe all’organo giudicante di poter adattare il contenuto della decisione in funzione di “peculiarità” del caso concreto, che non troverebbero, invece, la debita considerazione in una decisione secondo diritto.
Tuttavia, seppur tanto possa valere in linea di principio, nel caso sottoposto al vaglio di questa Commissione, non si rinvengono quelle “peculiarità” (evidentemente sussistenti, invece, nel caso affrontato con la decisione sopra richiamata) necessarie ed idonee a giustificare il ricorso al criterio dell’equità. Vero è, infatti, da un lato, che non è stata fornita dalla deducente prova della lamentata crisi economica; altrettanto vero è, però, d’altro lato, che quand’anche tale prova fosse stata offerta, la circostanza non avrebbe consentito a questa Commissione di superare il principio pacta sunt servanda, stante pure il carattere vincolante dell’accordo concluso dalle parti, unitamente al fatto che il calciatore, come provato e non contestato, ha puntualmente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni assunte con detto accordo.
Sull’importo dovuto sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo , mentre non ricorrono i presupposti per la richiesta rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente ANDREOLI Nicola e per l’effetto, condanna la A.S.D. Lornano Badesse Calcio, con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Togliatti n. 2 (P. IVA 01318190525), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Nicola ANDREOLI, nato a Faenza (RA) il 17.12.1999 (C.F. NDRNCL99T17D458C) dell’importo di euro 3.200,00, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Nicola ANDREOLI del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla A.S.D. Lornano Badesse Calcio, con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Togliatti n. 2 (P. IVA 01318190525), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.