F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107/TFN – SD del 23 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 14632/581bis pf21-22/GC/CAMS/mg del 16 dicembre 2022 nei confronti del sig. Paolo Arcivieri – Reg. Prot. 100/TFN-SD
Decisione/0107/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0100/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Ermando Bozza – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14632/581bis pf21-22/GC/CAMS/mg del 16 dicembre 2022 nei confronti del sig. Paolo Arcivieri,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 16 dicembre 2022, prot. n. 14632/581bis pf21-22/GC/CAMS/mg la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Paolo Arcivieri, all’epoca dei fatti tesserato quale Vice Presidente per la ASD Aprilia Racing), per rispondere “ della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del CGS., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Pezone, già Presidente per la SSDARL Aprilia Calcio, di rivestire nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società ASD Aprilia Racing, nonostante il ruolo di “Presidente ufficiale” rivestito dal sig. Marco Ribaudo, consentendo o comunque non impedendo al Pezone di provvedere in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli Francesca Romana Guidobaldi, di conseguenza personalmente consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici Pisa, Campanelli e Guidobaldi”.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND alla Procura Federale.
In particolare, con atto del 16 novembre 2021, la calciatrice Melania Pisa adiva la Commissione Accordi Economici affermando:
- di essere stata tesserata per la società ASD Aprilia Racing nella stagione sportiva 2020-2021;
- di aver sottoscritto, con la suddetta società, un accordo economico che prevedeva il pagamento, in suo favore, della somma di € 3.350,00;
- che, tuttavia, l’accordo economico depositato dalla società prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 2.250,00, in luogo della somma di € 3.350,00 di cui all’accordo economico dalla stessa sottoscritto; - che nulla aveva ricevuto dalla società.
Tanto premesso, la calciatrice chiedeva alla Commissione Accordi Economici di condannare la società ASD Aprilia Racing al pagamento della complessiva somma di € 2.250,00, quale importo indicato sul contratto depositato.
Al ricorso la calciatrice allegava, tra gli altri documenti, Copia Accordo Economico depositato in FIGC con firma falsificata Pisa Melania.
Il giudizio non veniva deciso dalla Commissione Accordi Economici, essendo intervenuto un accordo tra le parti. La Commissione, tuttavia, attesi i fatti denunciati dalla calciatrice, trasmetteva l’intero incartamento alla Procura Federale per quanto di competenza. La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 24 marzo 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 581pf 21-22, avente ad oggetto: “Presunte irregolarità circa la sottoscrizione e l’adempimento dell’accordo economico stipulato tra la società ASD Aprilia Racing e la tesserata Melania Pisa.”
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre agli atti trasmessi dalla Commissione Accordi Economici, l’organigramma della società ASD Aprilia Racing, gli accordi economici riguardanti le calciatrici tesserate per la società ASD Aprilia Racing nella s.s. 2020-21, i provvedimenti emessi dalla CAE a seguito dei ricorsi proposti nelle s.s. 2020-21 e 2021-22 dalle calciatrici della ASD Aprilia Racing, lo storico posizione di tesseramento di Antonio Pezone, Marco Ribaudo e Sante Paniccia Arduini.
Sempre in via istruttoria, la Procura Federale procedeva all’audizione delle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli, Francesca Romana Guidobaldi nonché dell’allenatore Fabio Bianchi e del vice Presidente della ASD Aprilia Racing, Paolo Arcivieri.
La Procura provvedeva a convocare anche il Presidente della società, sig. Marco Ribaudo, nonché il segretario della stessa, sig. Sante Paniccia Arduini, ma entrambi non comparivano, senza giustificato motivo.
Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, la Procura Federale notificava ai sigg.ri Antonio Pezone, Marco Ribaudo, Paolo Arcivieri, Sante Puniccia Arduini, Fabio Bianchi e alle società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio l’avviso di conclusione delle indagini.
La notifica della comunicazione di conclusione delle indagini non si perfezionava, tuttavia, nei confronti del sig. Paolo Arcivieri. Alla Procura Federale era, infatti, riconsegnata la comunicazione con la dicitura “destinatario sconosciuto”, nonostante fosse stata tentata presso l’indirizzo comunicato in sede di audizione.
Conseguentemente con atto del 22 settembre 2022, la Procura procedeva alla separazione della posizione del sig. Paolo Arcivieri con la formazione di un autonomo fascicolo procedimentale (n. 581bis pf21-22).
Successivamente la Procura procedeva a nuova notifica della comunicazione di conclusione delle indagini presso l’indirizzo di residenza del sig. Paolo Arcivieri, come risultante a seguito delle ulteriori ricerche anagrafiche. Anche quest’ultima notifica non si perfezionava, in quanto il destinatario è risultato irreperibile.
Dunque, la Procura Federale procedeva a ulteriore notifica presso la Società di ultimo tesseramento del sig. Paolo Arcivieri, l’ASD Aprilia Racing, che andava finalmente a buon fine.
In data 16 dicembre 2022 la Procura Federale Notificato al sig. Paolo Arcivieri l’atto di deferimento presso la predetta società. Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 12 gennaio 2023.
La fase predibattimentale
Il deferito non si costituiva in giudizio.
Il dibattimento
All’udienza del 12 gennaio 2023, svoltasi in videoconferenza, compariva esclusivamente l’avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione nei confronti del sig. Paolo Arcivieri della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
L’avv. Luca Sanzi, in riscontro a specifica domanda del Collegio, chiariva che non risultava alla Procura Federale la prova della avvenuta comunicazione, ex art. 53 CGS, del deferimento e degli altri atti del procedimento da parte della ASD Aprilia Racing al sig. Paolo Arcivieri.
La decisione
Innanzitutto, nel caso di specie si può prescindere dall’esame della questione relativa all’effettivo perfezionamento della notifica degli atti del procedimento disciplinare nei confronti del sig. Paolo Arcivieri in assenza del deposito dei documenti attestanti la prova dell’avvenuta comunicazione, ex art. 53 CGS, da parte della società presso la quale risulta l’ultimo tesseramento del deferito (TFN, 24.11.2022, n. 88 del 2022-2023), stante l’infondatezza del deferimento nel merito.
Infatti, nel procedimento originario, dal quale il presente è stato stralciato, in relazione al medesimo atto d’incolpazione il segretario dell’ASD Aprilia Racing è stato prosciolto, sia perché “la condotta che sarebbe stata omessa non è prevista da alcuna norma”, sia in quanto in capo allo stesso non sarebbe stata configurabile “una posizione di garanzia, tale da individuare, in capo allo stesso, un obbligo giuridico di impedire l’evento”, ovvero “un potere impeditivo dell’evento” (TFN, 22.12.2022, n. 102 del 2022-2023).
In particolare, con quest’ultima sentenza è stato condivisibilmente affermato: “L’imputazione è, dunque, stata formulata in termini di condotta omissiva.
È noto che una condotta omissiva potrà aver rilievo solo nel caso in cui, indipendentemente dal verificarsi di un determinato evento, a carico del soggetto che ha posto in essere detta condotta, sussista un obbligo giuridico di intervenire, in altri termini, la condotta si sostanzia nel non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma (omissione propria); ovvero allorquando il soggetto abbia in capo a sé la cd. "posizione di garanzia", ossia, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità lo stesso è tenuto a garantire (omissione impropria).
Ciò in virtù dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
La posizione di garanzia può avere la sua fonte in una legge, in un contratto e può essere generata non solo da un'investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 20050).
La posizione di garanzia richiede, inoltre, l'esistenza in capo al garante di concreti poteri impeditivi dell'evento.
Va evidenziato, inoltre, che, proprio nel caso di omissione impropria, non solo è necessario il verificarsi dell’evento dannoso, ma deve sussistere una rigorosa prova in ordine al rapporto di causalità, nel senso che occorre dimostrare che l’evento non si sarebbe verificato laddove l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene non sussistere, a carico del sig. Sante Paniccia Arduini, una responsabilità per i fatti contestati con il primo capo di incolpazione”.
Orbene sulla base dei seguenti principi appare evidente che alcuna responsabilità può essere imputata al sig. Paolo Arcivieri per i fatti contestati con il deferimento.
Sotto un primo profilo, infatti, la condotta che sarebbe stata omessa non è imposta, né prevista da alcuna norma federale.
In secondo luogo, non è stato dimostrato (né dedotto) dalla Procura Federale, nonostante il precedente richiamato, che in capo al deferito sia configurabile una posizione di garanzia.
Il vice presidente, infatti, ha ordinariamente un mero ruolo vicario del Presidente, che sostituisce soltanto in caso di sua assenza. Né la Procura Federale ha dedotto (o dimostrato) che nel caso di specie il sig. Paolo Arcivieri avrebbe avuto un potere impeditivo degli eventi oggetto di contestazione, di cui non è stata neppure provata la conoscenza. Per i motivi sopra esposti il deferimento non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Paolo Arcivieri.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Roberto Proietti
Depositato in data 23 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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