FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 172/AA del 23/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RINALDO MARIANI ARMANDO CONCOREZZESE SSDARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 88 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Carlo MARIANI, Elia RINALDO, Stefano ARMANDO e della società CONCOREZZESE SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO MARIANI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Concorezzese, per le seguenti violazioni: a) in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Elia Rinaldo, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di allenatore della squadra Under 14 Giovanissimi 2008 per la società ASD.C. Carugate, di svolgere l’attività di allenatore di fatto nella stagione 2021-2022 della squadra Under 16 Allievi 2007 per la società G.S.D. Concorezzese privo di valido tesseramento; b) in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Elia Rinaldo di svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023 l’attività di allenatore della squadra Under 16 Allievi 2007 della società G.S.D. Concorezzese, in mancanza di valido tesseramento; c) in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nell’arco temporale aprile-giugno 2022, in concorso con i sig.ri Elia Rinaldo e Stefano Armando, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD. C. Carugate al fine di convincerli a tesserarsi per la società G.S.D. Concorezzese nella stagione sportiva seguente;

ELIA RINALDO, tesserato nella stagione 2021-2022 con la qualifica di Allenatore UEFA C - cod. 173.618 per la Società ASD. C. Carugate e privo di tesseramento nella stagione 2022/2023, per le seguenti violazioni: a) in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, in costanza di tesseramento con la società ASD. C. Carugate, nell’arco temporale aprile-giugno 2022, in concorso con i sig.ri Carlo Mariani e Stefano Armando, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD. C. Carugate al fine di convincerli a tesserarsi per la società G.S.D. Concorezzese nella stagione sportiva seguente; b) in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore di fatto della squadra Under 16 Allievi 2007 per la società G.S.D. Concorezzese, benché privo di valido tesseramento in quanto nella medesima stagione sportiva fosse tesserato in qualità di allenatore della squadra Under 14 Giovanissimi 2008 per la società ASD.C. Carugate; c) in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, l’attività di allenatore della squadra Under 16 Allievi 2007 per la società G.S.D. Concorezzese benché privo di valido tesseramento per la corrente stagione;

STEFANO ARMANDO, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società G.S.D. Concorezzese, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nell’arco temporale aprile-giugno 2022, in concorso con i sig.ri Elia Rinaldo e Carlo Mariani, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD. C. Carugate al fine di convincerli a tesserarsi per la società G.S.D. Concorezzese nella stagione sportiva seguente.

CONCOREZZESE SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo MARIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CONCOREZZESE SSDARL, e dai Sig.ri Elia RINALDO e Stefano ARMANDO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Carlo MARIANI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Elia RINALDO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano ARMANDO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CONCOREZZESE SSDARL;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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